Discussione: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code

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  1. #41 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    Citazione Originariamente Scritto da lauretta Visualizza Messaggio
    Quindi in ogni caso in un expò la coda tagliata è da squalifica per il cane??
    non è presentabile.

    non c'è squalifica... non lo puoi iscrivere. questo è valido per i cani nati dopo il 13 maggio 2011

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  3. #42 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    non capisco questo accanimento....vorrà dire che le razze da caccia scompariranno dai ring....diminuiranno le iscrizioni alle expo,diminuiranno le iscrizioni all'enci...meno soldi e l'enci riammetterà le razze da caccia con la coda tagliata e il problema si risolve,a mio modo di vedere la soluzione migliore è lasciarli cuocere nel loro brodo
    il setter l'unico essere vivente che riesce a distogliere il mio sguardo da una donna
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    largo ai giovani!
    Marco

  4. #43 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    arri questa è politica pura, la martini sta ottenendo quello che vuole senza colpo ferire e tutti li a guardare..... e sospetto anche la connivenza dell'enci.

    su quanto dichiarato dall'enci , sono già contrari l' amvi (veterinari) e la lav quindi se ci pescano con un cane cudomizzzato dopo il 13/05/2011 non lo so mica come va a finire

  5. #44 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    Citazione Originariamente Scritto da andrea silvagni Visualizza Messaggio
    arri questa è politica pura, la martini sta ottenendo quello che vuole senza colpo ferire e tutti li a guardare..... e sospetto anche la connivenza dell'enci.

    su quanto dichiarato dall'enci , sono già contrari l' amvi (veterinari) e la lav quindi se ci pescano con un cane cudomizzzato dopo il 13/05/2011 non lo so mica come va a finire
    credo che io e te parliamo 2 lingue diverse....la coda se te la devi far tagliare lo fai con la connivenza del veterinario che dichiara che il cane aveva una ferita che avrebbe potuto portare a necrosi(indimostrabile il contrario e qualsiasi veterinario per 50 euro te lo fà).il problema è solo degli allevatori che la devono far tagliare a una cucciolata e a quel punto nessun veterinario rischi....ma se gli allevatori smettessero di pagare la tessera soci e smettessero d'iscrivere i cani l'enci fà dietrofront non ti preoccupare!
    la Martini ha vita breve come la branbilla che come vedi sono mesi non compare più in tv perchè ha già finito il suo momento di celebrità
    il setter l'unico essere vivente che riesce a distogliere il mio sguardo da una donna
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    largo ai giovani!
    Marco

  6. #45 Wink Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    io sono dell'idea che anche questa come tutte le leggi va interpretata, ora se viene emessa una nota che esclude il cane da caccia in quanto cane da lavoro e comunque ad uso venatorio, non vedo perchè farsi tanti film...........
    per quanto riguarda la non accettazione di cane a cui sia stato fatto il taglio della coda, credo che in conseguenza della prima nota decada anche quest'altra prescrizione in quanto se mi permetti il taglio della coda al mio cane in quanto da caccia, altrettanto lo stesso cane potrà vantare diritto di esibizione.................io la vedo così .
    sicuramente da cacciatore mi verrebbe da pensarla come altri utenti , ovvero che comunque non è giusto ma conviene attendere ancora, ed in mancanza di ulteriori chiarimenti da parte dei legislatori, eviterei di invitare , o semplicemente indirizzare gli altri utenti su come fare per trasgredire le leggi anzi inviterei tutti a rileggere il nostro regolamento , in particolare l'art .8.
    Pensa al tuo sogno più bello a ciò che ti rende felice,
    alla magia di aprire gli occhi ogni mattina e sentirsi vivi e fortunati,
    non fermarti, non accontentarti, tutto è possibile
    devi solo provarci sempre

  7. #46 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    Citazione Originariamente Scritto da ^Hunter Visualizza Messaggio
    io sono dell'idea che anche questa come tutte le leggi va interpretata, ora se viene emessa una nota che esclude il cane da caccia in quanto cane da lavoro e comunque ad uso venatorio, non vedo perchè farsi tanti film...........
    per quanto riguarda la non accettazione di cane a cui sia stato fatto il taglio della coda, credo che in conseguenza della prima nota decada anche quest'altra prescrizione in quanto se mi permetti il taglio della coda al mio cane in quanto da caccia, altrettanto lo stesso cane potrà vantare diritto di esibizione.................io la vedo così .
    sicuramente da cacciatore mi verrebbe da pensarla come altri utenti , ovvero che comunque non è giusto ma conviene attendere ancora, ed in mancanza di ulteriori chiarimenti da parte dei legislatori, eviterei di invitare , o semplicemente indirizzare gli altri utenti su come fare per trasgredire le leggi anzi inviterei tutti a rileggere il nostro regolamento , in particolare l'art .8.
    hunter non hai capito nulla..... qui non si tratta di interpretare , o di differenza di pensiero..... qui si tratta di far capire a tutti quello che la martini è riuscita a fare e dei rischi che si corrono.

  8. #47 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    COME VOLEVASI DIMOSTRARE ::: E' INIZIATA LA GUERRA

    CAUDOTOMIA, LE CIRCOLARI SONO “PRIVE DI EFFICACIA”
    15-06-2011 14:03
    LAV, ENPA e Lega del Cane richiamano l'ENCI, "ad attenersi esclusivamente alla normativa vigente in materia di caudotomia". Ciò in virtù delle sue "attività di rilevanza pubblica", ma soprattutto della "efficacia prioritaria" della normativa nazionale ed internazionale ratificata "su qualunque altro atto di natura subordinata, ivi comprese eventuali note ministeriali difformi dai contenuti normativi vigenti".
    La lettera firmata il 13 giugno dai Presidenti Felicetti, Rocchi e Rossi fa seguito alla precisazione comparsa sul sito dell'Ente Nazionale di Cinofilia Italiana l'8 giugno scorso, con la quale il Presidente Francesco Balducci confermava di attenersi alle indicazioni tecniche del Ministro Ferruccio Fazio sulle eccezioni possibili al divieto di caudotomia e alle precisazioni della Direzione Generale di Sanità Animale sulla decorrenza del divieto di commercializzazione ed esposizione di cani sottoposti ad amputazione della coda.
    Le tre Associazioni protezionistiche, richiamando il TAR del Lazio secondo il quale "le circolari interpretative sono prive di efficacia vincolante", considerano ininfluenti- tanto le indicazioni del Ministro che le successive precisazioni della DGSA - ai fini dell'applicazione del divieto "in termini generali e senza alcun tipo di eccezione" di eseguire interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, "nonché la vendita, la commercializzazione e l'esposizione di cani sottoposti a tali interventi chirurgici".
    La nota della DGSA, nella parte in cui introduce arbitrariamente limiti temporali ai divieti attualmente cogenti, non previsti ne dall'Ordinanza 22 marzo 2011 nè dalle norme nazionali ed internazionali " può considerarsi un ‘tamquam non esset' - si legge nella lettera- ovvero certamente inidonea a legittimare condotte altrimenti vietate e sanzionate".
    Ricordando infine il parere scientifico del Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale e l'articolo 544 ter del Codice Penale (Maltrattamento di animali), LAV, ENPA e Lega del Cane " si riservano di coinvolgere in caso di violazione della normativa vigente e anche ai sensi dell'articolo 6 della predetta Ordinanza, le competenti Autorità giudiziarie".

    https://w*w.anmvioggi.it/12751/15-06-...cacia%E2%80%9D

  9. #48 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    e per concludere la giornata ___

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    Ceccacci Rubino: pronto il Testo Unico del Governo su animali d'affezione


    mercoledì 15 giugno 2011
    Il Testo Unico “nuove norme in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo” ormai è pronto per approdare nell’Aula di Montecitorio ed è largamente condiviso da tutte le forze politiche. Lo dichiara in una nota l'onorevole del Pdl Fiorella Ceccacci Rubino, portavoce del Gruppo Parlamentare Diritti degli Animali Pdl, in occasione della presentazione al Ministero della Salute delle attività realizzate nell'ultimo anno dalla Task Force per la tutela degli animali d'affezione.

    “Il nostro auspicio – spiega la Ceccacci Rubino - è che venga approvato in tempi brevi anche al Senato”. L'esponente del Pdl ha espresso soddisfazione per il sostegno dimostrato dal Sottosegretario Francesca Martini al testo “che recepisce molte delle Ordinanze da lei emanate, da quando ha assunto l’incarico al ministero della salute, per migliorare l’azione di contrasto degli abbandoni e dei comportamenti irresponsabili di molti possessori di cani e per combattere la criminalità diffusa anche nei canili e negli allevamenti. Il Testo Unico in procinto di approdare in Aula – conclude l’On.le Ceccacci Rubino - è fortemente voluto da tutte le associazioni animaliste e dall’intera opinione pubblica che non è più disposta a tollerare maltrattamenti ai nostri amici a quattro zampe”.
    (Agenparl)

    https://w*w.bighunter.it/Cani/Archivi...1/Default.aspx

    è quel famoso ddl in comm aff sociali che stravolge trasporto e autorizzazioni per i box oltre a ttto il resto...insomma le 40 regole talebane della Martini.

    è un DDL che la sen Amati sta promuovendo e credo sia il tema dell'incontro in cui partecipa balducci e su cui anmvi e ass animaliste convergono come punto di chiusura della loro legislazione:

    -ovvero 189/04 sequestri incasso sanzionie e animali
    -201 trasporto animali sequestri e mantenimento + sanzioni
    - con coda e orecchie di contorno :-)
    - se ci unite strutture faraoniche per poter essere autorizzati e relative megasanzioni

    se va in porto sarà meglio cambiare stato

  10. #49 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    vi aggiungo anche questa tanto per delineare il pensiero

    Roma 13 giugno 2011

    Francesco Balducci
    Presidente
    Ente Nazionale Cinofilia Italiana
    Viale Corsica 20 - 20137 Milano

    p.c.
    -On. Saverio Romano
    Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
    Via XX Settembre 20 – 00187 Roma
    -On. Ferruccio Fazio
    Ministro della Salute
    Lungotevere Ripa 1 – 00153 Roma
    -On. Francesca Martini
    Sottosegretario alla Salute
    Lungotevere Ripa 1 – 00153 Roma
    -Dott.ssa Gaetana Ferri
    Direttore Generale Sanità animale e farmaco veterinario
    Ministero della SaluteVia Ribotta 5 – 00144 Roma

    OGGETTO: APPLICAZIONE DELL’ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22 MARZO 2011 E RATIFICA SENZA RISERVE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA/LEGGE 201 DEL 2010 - DIVIETO GENERALE DI INTERVENTI CHIRURGICI SUI CANI E RELATIVO DIVIETO DI VENDITA, COMMERCIALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE.

    I sottoscritti Gianluca Felicetti, in qualità di Presidente e legale rappresentante della LAV, Lega Anti Vivisezione, Carla Rocchi, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’ENPA, Ente nazionale protezione animali, Laura Rossi, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Lega Nazionale per la Difesa del Canepremesso che
     in data 22 marzo 2011 veniva emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute ‘Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009’ concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella GU n. 110 del 13-5-2011;
     l’Ordinanza in questione fonda i suoi contenuti, tra le altre norme, su:
     la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
    approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;
     la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
     la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di
    animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
     nonchè sugli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
     nello specifico, si rileva come la Convenzione citata, integralmente ratificata e senza riserve con legge n 201 del 2010 disponga all’ art. 10 ‘Interventi chirurgici’ che
    1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da
    compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in
    particolare:
    a) il taglio della coda;
    b) il taglio delle orecchie (…);
     In ossequio alla Convenzione citata, l’Ordinanza ministeriale in esame, dispone all’articolo 1 lettera b) che all'articolo 2, comma 1 due importanti divieti generali ovvero:
     «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o
    non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione
    Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4
    novembre 2010, n. 201;»;
     e) è vietata la vendita e la commercializzazione e l’esposizione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d) ;
     In sintesi ed in termini generali, in base all’Ordinanza in questione ed alle norme nazionali richiamate, sono vietati in termini generali e senza alcun tipo di eccezione gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, nonché la vendita, la commercializzazione e l’esposizione di cani sottoposti a tali interventi chirurgici;
     L’Ordinanza citata nel recepire un divieto già cogente in base alla legge di ratifica n 201 del 2010 della Convenzione internazione sulla protezione degli animali da compagnia, richiama inoltre la violazione dell’art 544 ter c.p. che testualmente dispone
    che ‘‘Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma
    deriva la morte dell'animale.’’

  11. #50 Re: Ordinanza 22 marzo 2011 Divieto Taglio code 
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    La Federazione nazionale degli Ordini veterinari Italiani e la Federazione Europea
    dei veterinari condannano i tagli di code e orecchie dei cani, in ossequio alla
    Convenzione europea e lo stesso Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale del Ministero della Salute con proprio parere tecnico scientifico ufficiale ha chiarito recentemente i gravi danni alla salute degli animali che comporta il taglio della coda sostenendo che ‘l'amputazione preventiva della coda per scopi non terapeutici sia da bandire come previsto dalla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia’
     nello specifico si legge nel parere che il taglio della coda ‘è un'amputazione che comporta il taglio che schiaccia la pelle, muscoli, nervi, tendini ed osso e cartilagine:
     Causa il dolore acuto ai cuccioli ed si suppone in grado di causare dolore a
    lungo termine dovuto all'attività patologica del nervo come conseguenza del
    danno tissutale e sviluppo di neuroma;
     I Cani neonati, come con altri giovani mammiferi, sono probabilmente molto
    sensibili al dolore e comunque più intensamente degli adulti
     Muscoli importanti della regione pelvica e perineale del cane continuano sulla coda e si attaccano alle vertebre della coda. Vi è evidenza che il taglio della coda indebolisce i muscoli in questione nella defecazione e nel mantenimento della resistenza del diaframma pelvico, conducendo al rischio aumentato di incontinenza fecale, di ernia perineale e di incontinenza urinaria nelle femmine

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