La rimozione della coda priva il cane di mezzi importanti di espressione delle
relative intenzioni ed emozioni e può condurre a malintesi sia con l'uomo che
altri cani. Il dolore e l'afflizione causati dall'amputazione della coda possono
anche compromettere il processo di socializzazione nei cuccioli
 La rimozione della coda del cane può ridurre la resistenza del posteriore e
compromettere il relativi equilibrio e agilità
 Le lesioni della coda sono relativamente rare (per esempio, 4 per 10.000 cani trattati in cliniche) e la prova non indica che i cani con coda mozza abbiano un rischio aumentato di ferita della coda. Non è accettabile amputare la coda di un gran numero di cuccioli per evitare un piccolo numero di lesioni possibili della coda in cani adulti, specialmente se la maggior parte di quelle lesioni possono essere trattate da ambulatori di pronto soccorso;
 l’articolo 6 della predetta Ordinanza dispone infine che ‘1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in vigore.’;
 l’articolo 117 della Costituzione stabilisce che La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Dunque efficacia prioritaria è data alla normativa nazionale ed internazionale ratificata ed eseguita in Italia con atto legislativo, per cui i divieti imposti dal combinato disposto delle leggi n. 201 del 2010 e n.189 del 2004 (art 544 ter c.p.) prevalgono su qualunque altro atto di natura subordinata,ivi comprese eventuali note ministeriali difformi dai contenuti normativi vigenti;
 In conformità a quanto sin’ora esposto, si segnala che la ‘Nota di chiarimento’ a firma della d.ssa Gaetana Ferri, Direttore Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute datata 18 maggio 2011 nella parte in cui introduce arbitrariamente limiti temporali ai divieti attualmente cogenti, non previsti ne dall’Ordinanza in esame, ne dalle norme nazionali ed internazionali ivi richiamate, può considerarsi un ‘tamquam non esset’ ovvero certamente inidonea a legittimare condotte altrimenti vietate e sanzionate dalle norme nazionali vigenti, come confermato dal TAR Piemonte sezione I 11 maggio 2009 n 1413 e TAR. Lombardia sezione I 23 gennaio 2008 n 126 secondo cui ‘le circolari interpretative sono prive di efficacia vincolante’;
Considerato che
 L’Ente in indirizzo, ai sensi dell’articolo 1 del proprio Statuto è sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito denominato Ministero, con D. L. del Capo Provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947 n. 1665;
 In base alle disposizioni generali del Regolamento di attuazione è previsto che l’ENCI persegue le finalità indicate dallo Statuto ed esercita anche attività a rilevanza pubblica, quale la tenuta dei libri genealogici, in base a previsioni normative e/o provvedimenti amministrativi. Svolge inoltre gli altri compiti attribuitigli dallo Stato. (…) L’ENCI, compatibilmente con la normativa vigente, conforma le proprie attività agli indirizzi e ai regolamenti della Federazione Cinologica Internazionale (FCI)(…);
 L’Enci con nota dal titolo ‘Chiarimenti sulla caudotomia’ pubblicata l’ 8 giugno 2011 ENCI news: Chiarimenti sulla caudotomia a firma del Presidente Francesco Balducci, in relazione a quanto premesso sulle evoluzioni normative in merito alla caudotomia dichiara testualmente che ‘ Si informa che, per quanto concerne l’amputazione dell’appendice caudale, vengono confermate le indicazioni tecniche emanate dal Ministro della Salute, prof. Ferruccio Fazio, in data 21.03.2011 relative alla corretta applicazione della legge 201/2010 di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che entrerà in vigore il 01.11.11. Con riferimento all’Ordinanza del 13.05.11 si ricorda il rispetto delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, con nota di chiarimento del 19.05.11, relative alle Esposizioni’;
 Come ribadito in premessa, si ritiene che la nota ministeriale richiamata dall’Ente sia inefficace, nella parte in cui introduce fattispecie non previste dalla normativa nazionale sia legislative che amministrativa;
 Per tale motivo si ritiene che allo stato sia perfettamente cogente il relativo divieto generale espresso dall’Ordinanza : la vendita e la commercializzazione e l’esposizione di
cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d
Tutto ciò premesso e considerato,
le Scriventi formalmente invitano l’Ente in indirizzo, anche considerate le sue attività di rilevanza pubblica, ad attenersi esclusivamente alla normativa vigente in materia di caudotomia,e in particolare all’univoco dettato normativo che ne dispone il generale divieto, anche in relazione ad attività di commercializzazione ed esposizione, confermato dalla Convenzione
Europea sulla Protezione degli Animali da Compagnia, dalla relativa legge nazionale di ratifican. 201 del 2010, dalla legge n.189 del 2004 e dall’Ordinanza ministeriale richiamata in epigrafe.
Si precisa che le Scriventi Associazioni si riservano di coinvolgere in caso di violazione della normativa vigente e anche ai sensi dell’articolo 6 della predetta Ordinanza, le competenti Autorità giudiziarie.

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

Carla Rocchi
Presidente ENPA

Laura Rossi
Presidente Lega Difesa del Cane

(tratto da https://w*w.anmvioggi.it/files/LA%20L...20BALDUCCI.pdf)