Il 13 maggio 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 110 l'Ordinanza 22 marzo 2011 "Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressioni dei cani", che proroga, integra e modifica l'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009.
Nell'aggiornare le proprie pagine web, il Ministero della Salute evidenzia le principali novità dell'Ordinanza:
- proibisce interventi chirurgici a scopi non terapeutici su animali da compagnia in linea con la legge 201 del 2010 che ratifica la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia;
Questo rende definitivamente vietato il taglio delle code per i cani da caccia, perchè la direttiva cee è stata ratificata senza deroghe in Italia.
Per chi avesse cuccioli nati A PARTIRE DAL 2009 deve munirsi di documentazione che attesta che i cuccioli hanno subito il taglio coda da parte del Vet specializzato. Se non abbiamo tale documentazione , incorriamo in un procedimento penale, per cui la prima cosa che verrà fatta è il RITIRO DEL PORTO D'ARMI.
La convenzione europea da noi ratificata inoltre vieta le esposizioni per gli esemplari con cautotomia.
Vi riporto il testo intero:
Con Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3-12-2010, l’Italia ha fatto propria tale Convenzione, senza riserve (possibilità prevista dall’articolo 21 della Convenzione, di cui si sono avvalsi solo alcuni Paesi, una minoranza, nove, rispetto a quelli aderenti alla Convenzione stessa, ventitre, proprio sul tema dei tagli di code e orecchie dei cani) .
Lo strumento di ratifica della Convenzione è stato depositato il 19 aprile scorso e, quindi, ai sensi della stessa Convenzione, tale norma è eseguibile dal settimo mese successivo ovvero dal 1° novembre prossimo.
Compreso l’articolo 10 che recita:
“1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie;c) la recisione delle corde vocali; d) l’esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina
veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori
debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.”
b)in conformità a tale Convenzione è stata dovutamente modificata dal Ministero della Salute l’Ordinanza sull’aggressività dei cani con la nuova pienamente in vigore dal 13 maggio scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 110 l’Ordinanza 22 marzo 2011 “differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressioni dei cani”.
Tutti quindi devono prendere atto dell’efficacia, qui e ora, dell’Ordinanza comprese le sue novità su questo punto, cioè: “all'art. 2, comma 1: - la lettera d) e' sostituita dalla seguente: (Sono vietati) «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;»;
La Nota del Ministro della Salute Fazio del 21 marzo scorso non ha potuto modificare tale previsione di legge e, ora, anche di Ordinanza ministeriale.Anche perché le eventuali eccezioni riguardano, in maniera tassativa, il singolo cane, non “razze canine”, e con assunzione di piena responsabilità morale e giuridica del medico veterinario che pratica e certifica l’eventuale taglio, e solo per il benessere del singolo cane stesso.
Anche per questo punto “- alla lettera e), dopo la parola «vendita» e' aggiunta la
seguente: «, l'esposizione»” la Nota diffusa dal Direttore Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute il 19 maggio u.s. è illegittima poiché il testo del comma e) dell’articolo 2 dell’Ordinanza ministeriale vigente nel fissare il divieto di esposizione dei cani “tagliati” ha carattere generale e non è previsto alcun tipo di limite o esclusione. Il limite temporale diffuso con la nota dalla Direzione Generale del Ministero, per permettere l’esposizione di cani con coda o orecchie tagliate, non trova alcun fondamento nella richiamata Ordinanza.
Sinceramente non penso che i politici italiani si preoccuperanno di questo problema, i danni economici, e culturali dovuti alla mancata apposizione delle riserve sono immani.
Pensate a quanti allevano queste razze, che hanno cani a cui manca qualche cartellino per essere proclamato campioni, o quante persone stanno rinunciando a cucciolate, perchè cani a coda lunga che possono poi ferirsi non ne vogliono.
Allora amanti dei bracchi, degli spinoni, cocker, breton, e tutte le razze a coda tagliata, non acquisteranno più cuccioli in favore di altre razze.
Penso ai bracchi italiani e gli spinoni, la cui sopravvivenza è legata ai suoi appassionati, e penso a un futuro non troppo positivo, e guardo il mio kurzhaar pensando che è uno degli ultimi ad aver la coda come prescrive gli standard.
Ieri sera ne ho discusso a lungo con giuseppe, lui dice che Ron sarà il suo ultimo kurzhaar, ma io non riesco a rinunciare a questi cani, ma vederli a coda lunga è un incubo.