Discussione: Legge sulla raccolta dei funghi in Calabria 3^ parte

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  1. #1 Legge sulla raccolta dei funghi in Calabria 3^ parte 
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    Feb 2009
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    Art. 13
    Vigilanza

    1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.

    2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall’articolo 138 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 19/6/1931 n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

    3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

    Art. 14
    Sanzioni

    1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad Euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell’autorizzazione alla raccolta per la durata dell’anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva.

    2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10.

    3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell’istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all’applicazione della presente legge e di cui al successivo articolo 15.

    4. È fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

    Art. 15
    Norma finanziaria

    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l’anno 2001 con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

    2. La disponibilità di Bilancio per L. 100.000.000 (euro 51.646) è utilizzata nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 2001 con la denominazione «Spesa per la difesa del patrimonio fioristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati» e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51.646).

    Art. 16
    Norma finale

    1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.

    La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

    È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

    ALLEGATO A)
    Specie protette ai sensi dell’art. 2:

    — Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteridum Aquilinum ed Equisetum sp;
    — Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;
    — Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;
    — Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictrum calabricum;
    — Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;
    — Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;
    — Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;
    — Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;
    — Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Genzianella crispata;
    — Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;
    — Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;
    — Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie;
    — Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;
    — Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;
    — Famiglia Amarillidacee: Panctratium maritinum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;
    — Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.

    ALLEGATO B)
    Biotopi protetti ai sensi dell’art. 2:

    1) Valle del fiume Argentino;
    2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;
    3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);
    4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);
    5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);
    6) Stazioni diWoodwardia;
    7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:
    1) Bosco Gariglione;
    2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
    3) Foresta del Timpone della Carcara;
    4) Bosco al Corvo;
    5) Bosco di Arnocampo;
    6) Pineta di Cupone;
    7) Bosco di Santa Maria;
    8) Monte Pollino;
    9) Bosco Fallistro;
    10) Alto Aspromonte;
    11) Isola di Cirella;
    12) Isola di Dino;
    13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
    14) Foce del Neto.

    La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

    Catanzaro, lì 26 novembre 2001
    CHI OSA, VINCE!!!
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  3. #2 Re: Legge sulla raccolta dei funghi in Calabria 3^ parte 
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