Art. 6
Associazioni micologiche - Albo regionale
1. È istituito l’Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.
2. La tenuta dell’Albo è affidata all’Assessorato regionale all’Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all’articolo 10.
3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;
b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;
c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici.
4. All’Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d’ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
5. Le Associazioni iscritte all’Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.
6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.
Art. 7
Commercializzazione dei funghi
1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:
a) suddivisi per specie e con l’indicazione della provenienza;
b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
c) disposti in singolo strato e non pressati;
d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.
2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui allegato 1 del DPR 14/7/95, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del sopra citato DPR n. 376.
3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai possessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all’articolo 2 del DPR 14 luglio 1995, n. 376. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti.
4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell’Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:
a) la generalità e la residenza del venditore;
b) la specie e la quantità posta in vendita;
c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.
Art. 8
Divieti di raccolta
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;
c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 10.
2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.
3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e perturbane destinate a verde pubblico.
Art. 9
Limitazioni
1. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell’ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione.
2. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.
3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall’Assessorato all’Agricoltura e non può essere ripetuta sullo steso terreno prima di un quinquennio.
Art. 10
Comitato tecnico
1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.
2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n. 376.
3. Il Comitato tecnico è composto da:
a) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura;
b) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale alle Foreste;
c) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale all’Ambiente;
d) un Dirigente regionale delegato dall’Assessorato regionale alla Sanità;
e) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all’Albo regionale;
f) un rappresentante dell’Orto botanico dell’Università;
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;
i) il Presidente dell’UNCEM o suo delegato;
j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; funge da segretario un funzionario dell’Assessorato all’Agricoltura.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura.
5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.
Art. 11
Ricerca Scientifica e Corsi di formazione
1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l’acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.
2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.
Art. 12
Ispettorati Micologici
1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in uricotossicologia.
2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibilmente essere in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29/1/96, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione.
3. I compiti dell’Ispettorato Micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti:
1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti;
2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell’attestato per il conseguimento della tessera professionale;
3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati.