Discussione: Quanti fucili posso portare come me a caccia?

Risultati da 1 a 3 di 3
  1. #1 Quanti fucili posso portare come me a caccia? 
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    Con Quanti fucili può recarsi a caccia un cacciatore e se ne può portare più di uno come devono essere tenuti gli altri durante l'esercizio e di che calibro possono essere?

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  3. #2 Re: Quanti fucili posso portare come me a caccia? 
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    Una volta girava voce che si potessero portare più armi di diverso ma di diverso calibro, poi approfondendo in discorso, se non ricordo male, mi dissero che non c'è un limite descritto nella legge nazionale attualmente in vigore (la oramai famosissima 157) riguardo quanti fucili puoi utilizzare con te a caccia, mi risposero puoi portare tanti fucili quanti ne puoi trasportare in mano, anche sul calibro non mi pare ci siano specifici obblighi, il problema potrebbe nascere nel momento del recupero del selvatico abbattuto, in quanto devi portarti tutti le armi dietro altrimenti potrebbero farti una denuncia per arma incustodita o abbandono d'arma, però potrebbero subentrare degli obblighi regolamentati dalle singole regioni, per cui è meglio informarsi sempre al comando dei Carabinieri o alla Questura a cui si fa riferimento, vediamo cosa rispondo gli altri maggiormente informati.

  4. #3 Re: Quanti fucili posso portare come me a caccia? 
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    Citazione Originariamente Scritto da giovannimalla Visualizza Messaggio
    Con Quanti fucili può recarsi a caccia un cacciatore e se ne può portare più di uno come devono essere tenuti gli altri durante l'esercizio e di che calibro possono essere?
    A queste, ed altre domande, l’Ufficio legislativo delMinistero dell’ambiente e della tutela del
    territorio ha così risposto, dando finalmente un parere chiaro in materia, stabilendo oltretutto dei
    punti chiave per l’esercizio dell’attività venatoria.
    [Numero di protocollo 8031 del 24 ottobre 2002]
    • E’ necessario, inizialmente, porre chiarezza per quanto riguarda le nozioni di “porto” e
    “trasporto”. Portare un’arma significa averla con se, pronta per essere usata, per la sua destinazione
    naturale di recare offesa (in questo caso per l’attività venatoria), ossia se ne deve avere l'immediata
    disponibilità (criterio con il quale la giurisprudenza ha inteso definire la differenza con il trasporto).
    Si ha il trasporto quando l’arma è scarica, in custodia e, non necessariamente, smontata. Ossia non
    se ne può avere l’immediata disponibilità ma, necessariamente, debbono essere fatte una serie
    d’operazioni, non eseguibili in brevissimo tempo, per rendere l’arma attiva e pronta all’uso.
    • Ai primi tre quesiti si può tranquillamente rispondere che, secondo quanto disposto dall’articolo
    13 (mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della legge 11 febbraio 1992, n° 157, non vi sono
    limiti al numero di armi che si possono usare per la caccia, gli unici limiti riguardano le
    caratteristiche delle munizioni che si possono impiegare ed alcune tipologie di armi comuni da
    sparo che non si possono usare. Lo stesso articolo 42 del T.U.L.P.S. (Licenza di porto di armi) non
    prescrive limiti al numero di armi portabili.
    • Al quarto quesito si può rispondere che il prestito gratuito delle armi comuni da sparo per uso
    venatorio è disciplinato dall’articolo 22 (Locazione e comodato di armi) della legge 18 aprile 1975,
    n° 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
    degli esplosivi). L’articolo in questione stabilisce che “Non è consentita la locazione o il comodato
    delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi
    destinate ad uso sportivo o di caccia ….” Dalla lettura della norma si deve intendere che, scambi di
    armi comuni da sparo per uso venatorio sul terreno di caccia, non rientrano nel concetto di
    comodato, ma in quello di affidamento temporaneo, atteso che le persone interessate
    dall’affidamento temporaneo, sono in possesso dei rispettivi titoli di polizia in corso di validità
    (Licenza di porto di fucile anche per uso venatorio).
    • Per il quinto quesito valgono le considerazioni espresse per i primi tre quesiti, la norma in
    questione non pone vincoli di ordine numerico. Deve in ogni caso essere chiaro il concetto che, il
    cacciatore che si rechi sul terreno di caccia deve adottare tutte le misure necessarie per il controllo e
    la custodia delle armi che intende portare con se. Se, nel corso dello svolgimento di un’operazione
    di caccia, l’utilizzatore trascura di porre in essere tutte quelle precauzioni necessarie per il diretto
    controllo delle armi, nella fattispecie si può verificare il momentaneo abbandono dell’arma per
    andare a raccogliere la preda abbattuta, può incorrere nel reato previsto dall’articolo 20 (Custodia
    delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento) della legge 110/75 che
    stabilisce “La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere
    assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.”. Alla luce di quanto esposto in
    precedenza occorre affermare anche che, ai sensi della Circolare Ministeriale del “MINISTERO
    DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) [del 17 febbraio 1998, avente per oggetto:
    Trasporto di armi comuni da sparo.], si stabilisce quanto segue: “Qualunque sia il titolo abilitativo,
    il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6
    (sei).”
    • Non vi è nessuna norma che impone l’obbligo di portare, o trasportare, un’arma comune da sparo
    per uso venatorio accompagnata dalla relativa denuncia di detenzione. La denuncia di detenzione è
    un documento presentato all’autorità di Pubblica Sicurezza, e da quest’ultima vidimata, contenente
    le generalità del dichiarante, il luogo dove è custodita l’arma, i dati identificativi dell’arma
    denunciata e l’eventuale riepilogo di armi già dichiarate. La denuncia fa fede in caso di dover
    dimostrare la legittima detenzione di un’arma comune da sparo (vedasi al riguardo all’articolo 38
    del T.U.L.P.S.).
    Per maggior chiarezza si riepilogano le norme che disciplinano il settore:
    ? Legge 11 febbraio 1992, n° 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
    prelievo venatorio),
    Articolo 13 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria);
    ? Legge 18 aprile 1975, n° 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
    armi, delle munizioni e degli esplosivi),
    Articolo 2 (Armi e munizioni comuni da sparo),
    Articolo 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere),
    Articolo 20 (Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento),
    Articolo 20-bis (Omessa custodia di armi),
    Articolo 22 (Locazione e comodato di armi).
    ? MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998,
    avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo.
    ? Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
    Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi.

    J. Morrison

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