Re: Quanti fucili posso portare come me a caccia? –
24/04/2011,08:35
A queste, ed altre domande, l’Ufficio legislativo delMinistero dell’ambiente e della tutela del
territorio ha così risposto, dando finalmente un parere chiaro in materia, stabilendo oltretutto dei
punti chiave per l’esercizio dell’attività venatoria.
[Numero di protocollo 8031 del 24 ottobre 2002]
• E’ necessario, inizialmente, porre chiarezza per quanto riguarda le nozioni di “porto” e
“trasporto”. Portare un’arma significa averla con se, pronta per essere usata, per la sua destinazione
naturale di recare offesa (in questo caso per l’attività venatoria), ossia se ne deve avere l'immediata
disponibilità (criterio con il quale la giurisprudenza ha inteso definire la differenza con il trasporto).
Si ha il trasporto quando l’arma è scarica, in custodia e, non necessariamente, smontata. Ossia non
se ne può avere l’immediata disponibilità ma, necessariamente, debbono essere fatte una serie
d’operazioni, non eseguibili in brevissimo tempo, per rendere l’arma attiva e pronta all’uso.
• Ai primi tre quesiti si può tranquillamente rispondere che, secondo quanto disposto dall’articolo
13 (mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della legge 11 febbraio 1992, n° 157, non vi sono
limiti al numero di armi che si possono usare per la caccia, gli unici limiti riguardano le
caratteristiche delle munizioni che si possono impiegare ed alcune tipologie di armi comuni da
sparo che non si possono usare. Lo stesso articolo 42 del T.U.L.P.S. (Licenza di porto di armi) non
prescrive limiti al numero di armi portabili.
• Al quarto quesito si può rispondere che il prestito gratuito delle armi comuni da sparo per uso
venatorio è disciplinato dall’articolo 22 (Locazione e comodato di armi) della legge 18 aprile 1975,
n° 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi). L’articolo in questione stabilisce che “Non è consentita la locazione o il comodato
delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi
destinate ad uso sportivo o di caccia ….” Dalla lettura della norma si deve intendere che, scambi di
armi comuni da sparo per uso venatorio sul terreno di caccia, non rientrano nel concetto di
comodato, ma in quello di affidamento temporaneo, atteso che le persone interessate
dall’affidamento temporaneo, sono in possesso dei rispettivi titoli di polizia in corso di validità
(Licenza di porto di fucile anche per uso venatorio).
• Per il quinto quesito valgono le considerazioni espresse per i primi tre quesiti, la norma in
questione non pone vincoli di ordine numerico. Deve in ogni caso essere chiaro il concetto che, il
cacciatore che si rechi sul terreno di caccia deve adottare tutte le misure necessarie per il controllo e
la custodia delle armi che intende portare con se. Se, nel corso dello svolgimento di un’operazione
di caccia, l’utilizzatore trascura di porre in essere tutte quelle precauzioni necessarie per il diretto
controllo delle armi, nella fattispecie si può verificare il momentaneo abbandono dell’arma per
andare a raccogliere la preda abbattuta, può incorrere nel reato previsto dall’articolo 20 (Custodia
delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento) della legge 110/75 che
stabilisce “La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere
assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.”. Alla luce di quanto esposto in
precedenza occorre affermare anche che, ai sensi della Circolare Ministeriale del “MINISTERO
DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) [del 17 febbraio 1998, avente per oggetto:
Trasporto di armi comuni da sparo.], si stabilisce quanto segue: “Qualunque sia il titolo abilitativo,
il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6
(sei).”
• Non vi è nessuna norma che impone l’obbligo di portare, o trasportare, un’arma comune da sparo
per uso venatorio accompagnata dalla relativa denuncia di detenzione. La denuncia di detenzione è
un documento presentato all’autorità di Pubblica Sicurezza, e da quest’ultima vidimata, contenente
le generalità del dichiarante, il luogo dove è custodita l’arma, i dati identificativi dell’arma
denunciata e l’eventuale riepilogo di armi già dichiarate. La denuncia fa fede in caso di dover
dimostrare la legittima detenzione di un’arma comune da sparo (vedasi al riguardo all’articolo 38
del T.U.L.P.S.).
Per maggior chiarezza si riepilogano le norme che disciplinano il settore:
? Legge 11 febbraio 1992, n° 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio),
Articolo 13 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria);
? Legge 18 aprile 1975, n° 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi),
Articolo 2 (Armi e munizioni comuni da sparo),
Articolo 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere),
Articolo 20 (Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento),
Articolo 20-bis (Omessa custodia di armi),
Articolo 22 (Locazione e comodato di armi).
? MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998,
avente per oggetto: Trasporto di armi comuni da sparo.
? Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi.
J. Morrison