DECRETO N. T0416 DEL 14/07/2008
Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2008/2009.
Il Presidente della Regione Lazio
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’articolo 34;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 2002, n. 3, concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: “norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 avente ad oggetto “ Rete Europea Natura 2000: Misura di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale”;
RITENUTO, in assenza dell’accertamento di fatti modificativi nella consistenza delle relative popolazioni e sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’INFS, di escludere dal novero delle specie cacciabili la starna (Pedrix pedrix) e la coturnice (Alectoris graeca);
RITENUTO altresì, sempre sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’INFS, di limitare il carniere stagionale per la specie fagiano (Phasianus colchicus) a numero dieci capi con contemporanea riduzione del periodo venatorio per detta specie facendolo terminare al 31 dicembre 2008;
RITENUTO sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’INFS, di ridurre il periodo venatorio per la specie Lepre comune (Lepus europaeus) facendolo terminare il 10 dicembre 2008;
segue decreto n° del
VISTO il “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2008-2009 NEL LAZIO”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato A);
CONSIDERATO che in conformità con la procedura di cui all’articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell’allegato “Calendario Venatorio 2008-2009”, sono stati sentiti:
- le Amministrazioni provinciali;
- l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;
VISTO il parere rilasciato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed inviato con nota n 3906/T-A11 del 26.06.2008 relativamente all’ipotesi di calendario venatorio inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura con propria nota n. 94267 del 24.06.2008;
RITENUTO di dover pubblicare il “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2008-2009 NEL LAZIO”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato A);
DECRETA
In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1. E’ adottato il “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2008-2009 NEL LAZIO”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato A).
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di detta pubblicazione.