Cari amici,
prima di far presentare il disegno di legge di modifica della 157/92 da parte dei nostri Parlamentari, ritengo doveroso sottoporvi in anteprima la bozza del provvedimento in modo tale da consentirvi di fornirmi le vostre valutazioni ed i vostri suggerimenti.
Saremo ben felici, grazie ai vostri consigli, di migliorare questa bozza al fine di presentarla quanto prima in Parlamento per farla approvare nel più breve tempo possibile.
Grazie per il vostro contributo.
Sergio Berlato
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Eccovi la Bozza di modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Art. 1.
1. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività“;
b) il comma 4 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L’Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l’Istituto nazionale”.
Art. 2.
1. L’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
“Art. 5. - (Richiami vivi). - 1. Nell’esercizio dell’attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle province.
2. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all’utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.
3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l’attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l’attività venatoria”.
Art. 3.
1. All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell’Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2-bis. Le regioni possono istituire con legge l’Istituto regionale per la fauna selvatica che svolge nell’ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
2-ter. L’Istituto è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, che ne coordina l’azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Art. 4.
1. All’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
“3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all’interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell’avifauna.
3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all’interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale”;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere”;
c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tali zone l’attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l’occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all’art. 18″;
d) al comma 8, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
“h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l’irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
h-ter) tutte le zone comunque precluse all’attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni”;
e) il comma 14 è sostituito dal seguente:
“14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte della maggioranza dei proprietari, o conduttori interessati, la zona non può essere istituita”.