Discussione: sparare senza versamenti

Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 31
  1. #21  
    Registrazione
    Mar 2014
    Località
    Guidonia
    Regione
    Lazio
    Passione
    Caccia
    Messaggi
    7
    Citazione Originariamente Scritto da rey72 Visualizza Messaggio
    Purtroppo no. .il nostro titolo è valido solo se hai i versamenti in regola ,al mio commissariato di p.s roma prenestino sono inrrevocabili senza versamenti non puoi ne cedere ne acquisire ne trasportare armi.
    Scusa, pur volendo capire il punto di vista, discutibile nella forma, degli addetti del Commissariato riguardo all'acquisizione o al trasporte e porto di armi, non si capisce cosa centra la validità o addirittura il possesso del porto d'armi con la cessione di un'arma posseduta e ceduta ad una persona titolare del documento.
    Mi sono permesso di riprendere, relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa per il porto d'armi anche per uso caccia, quanto riportato dalla circolare del Ministero delle finanze, dalla quale ho estrapolato e riportato integralmente solo l'articolo 5 relativo al porto d'armi anche per uso caccia, dal quale si evince che per il mancato pagamento della tassa è prevista una sanzione amministrativa.

    D.M. 28 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n.
    303): Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle
    concessioni governative.

    +--------------------------------------------------------------+
    | | | Ammontare |
    |Articolo|Indicazione degli atti soggetti a tassa |delle tasse|
    | | | in euro |
    |--------|----------------------------------------|------------|
    | 5 | 1. Licenza di porto di fucile anche per| (*) |
    | | uso di caccia (L. 11 febbraio 1992,| |
    | | n. 157, art. 22): tassa di rilascio,| |
    | | di rinnovo e annuale (1). . . .| *168,00 |(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.
    Note:
    1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di
    dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere
    pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per
    gli anni nei quali non se ne fa uso.
    2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7.75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
    3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154
    a euro 929 ed in caso di nuova violazione da euro 258 a euro 1549 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
    (1)
    4. È dovuta una addizionale di euro 5.16 alle tasse di cui al comma 1 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art.
    24).
    Rispondi Citando  

  2. # ADS
    Caccia & Pesca Circuit advertisement
    Registrazione
    Always
    Località
    Advertising world
    Messaggi
    Many
     
  3. #22  
    Registrazione
    Feb 2008
    Località
    latina
    Regione
    Lazio
    Passione
    Caccia e Pesca
    Messaggi
    4,624
    Citazione Originariamente Scritto da Luxor Visualizza Messaggio
    Scusa, pur volendo capire il punto di vista, discutibile nella forma, degli addetti del Commissariato riguardo all'acquisizione o al trasporte e porto di armi, non si capisce cosa centra la validità o addirittura il possesso del porto d'armi con la cessione di un'arma posseduta e ceduta ad una persona titolare del documento.
    Mi sono permesso di riprendere, relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa per il porto d'armi anche per uso caccia, quanto riportato dalla circolare del Ministero delle finanze, dalla quale ho estrapolato e riportato integralmente solo l'articolo 5 relativo al porto d'armi anche per uso caccia, dal quale si evince che per il mancato pagamento della tassa è prevista una sanzione amministrativa.

    D.M. 28 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n.
    303): Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle
    concessioni governative.

    +--------------------------------------------------------------+
    | | | Ammontare |
    |Articolo|Indicazione degli atti soggetti a tassa |delle tasse|
    | | | in euro |
    |--------|----------------------------------------|------------|
    | 5 | 1. Licenza di porto di fucile anche per| (*) |
    | | uso di caccia (L. 11 febbraio 1992,| |
    | | n. 157, art. 22): tassa di rilascio,| |
    | | di rinnovo e annuale (1). . . .| *168,00 |(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.
    Note:
    1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di
    dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere
    pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per
    gli anni nei quali non se ne fa uso.
    2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7.75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
    3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154
    a euro 929 ed in caso di nuova violazione da euro 258 a euro 1549 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
    (1)
    4. È dovuta una addizionale di euro 5.16 alle tasse di cui al comma 1 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art.
    24).
    secondo me state dicendo la stessa cosa , infatti nelle note si trova ben precisato che:
    la tassa deve essere
    pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per
    gli anni nei quali non se ne fa uso.
    ...........quindi prima di usare l'arma (quindi anche al tav) bisogna "purtroppo" pagare la tassa annuale......
    Ultima modifica di ^Hunter; 13/04/2014 alle 23:06
    Pensa al tuo sogno più bello a ciò che ti rende felice,
    alla magia di aprire gli occhi ogni mattina e sentirsi vivi e fortunati,
    non fermarti, non accontentarti, tutto è possibile
    devi solo provarci sempre
    Rispondi Citando  

  4. #23  
    Registrazione
    Nov 2012
    Località
    roma
    Regione
    Lazio
    Passione
    Caccia
    Messaggi
    11
    Citazione Originariamente Scritto da Luxor Visualizza Messaggio
    Scusa, pur volendo capire il punto di vista, discutibile nella forma, degli addetti del Commissariato riguardo all'acquisizione o al trasporte e porto di armi, non si capisce cosa centra la validità o addirittura il possesso del porto d'armi con la cessione di un'arma posseduta e ceduta ad una persona titolare del documento.
    Mi sono permesso di riprendere, relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa per il porto d'armi anche per uso caccia, quanto riportato dalla circolare del Ministero delle finanze, dalla quale ho estrapolato e riportato integralmente solo l'articolo 5 relativo al porto d'armi anche per uso caccia, dal quale si evince che per il mancato pagamento della tassa è prevista una sanzione amministrativa.

    D.M. 28 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n.
    303): Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle
    concessioni governative.

    +--------------------------------------------------------------+
    | | | Ammontare |
    |Articolo|Indicazione degli atti soggetti a tassa |delle tasse|
    | | | in euro |
    |--------|----------------------------------------|------------|
    | 5 | 1. Licenza di porto di fucile anche per| (*) |
    | | uso di caccia (L. 11 febbraio 1992,| |
    | | n. 157, art. 22): tassa di rilascio,| |
    | | di rinnovo e annuale (1). . . .| *168,00 |(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.
    Note:
    1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di
    dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere
    pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per
    gli anni nei quali non se ne fa uso.
    2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7.75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
    3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154
    a euro 929 ed in caso di nuova violazione da euro 258 a euro 1549 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
    (1)
    4. È dovuta una addizionale di euro 5.16 alle tasse di cui al comma 1 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art.
    24).

    Chiedo scusa luxor l'unica cosa che puoi fare se hai i versamenti scaduti è cedere ....
    Rispondi Citando  

  5. #24  
    Registrazione
    Oct 2009
    Località
    Roma
    Regione
    Lazio
    Passione
    Caccia
    Messaggi
    1,046
    Inserzioni Blog
    1
    Citazione Originariamente Scritto da rey72 Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa luxor l'unica cosa che puoi fare se hai i versamenti scaduti è cedere ....
    esatto e in questo caso è necessario che sia l'acquirente a recarsi dal venditore
    Rispondi Citando  

  6. #25  
    Registrazione
    Jul 2008
    Località
    Latina
    Regione
    Lazio
    Passione
    Caccia e Pesca
    Messaggi
    5,865
    Hunter sei andato in questura? Quelle sanzioni sono se ti trovano a caccia senza aver pagato i versamenti.... le licenze sono valide sei anni....
    Rispondi Citando  

  7. #26  
    Registrazione
    Feb 2008
    Località
    latina
    Regione
    Lazio
    Passione
    Caccia e Pesca
    Messaggi
    4,624
    Citazione Originariamente Scritto da D_Mirchi Visualizza Messaggio
    Hunter sei andato in questura? Quelle sanzioni sono se ti trovano a caccia senza aver pagato i versamenti.... le licenze sono valide sei anni....
    domani o al massimo dopodomani vado per controllare se mi hanno messo in carico la pistola ed approfitto per chiedere............
    Pensa al tuo sogno più bello a ciò che ti rende felice,
    alla magia di aprire gli occhi ogni mattina e sentirsi vivi e fortunati,
    non fermarti, non accontentarti, tutto è possibile
    devi solo provarci sempre
    Rispondi Citando  

  8. #27  
    Registrazione
    Mar 2014
    Località
    Guidonia
    Regione
    Lazio
    Passione
    Caccia
    Messaggi
    7
    Citazione Originariamente Scritto da D_Mirchi Visualizza Messaggio
    Hunter sei andato in questura? Quelle sanzioni sono se ti trovano a caccia senza aver pagato i versamenti.... le licenze sono valide sei anni....
    Buonasera, dopo qualche giorno di assenza rieccomi.
    D_Mirchi appunto precisa.
    Nel mio precedente intervento avevo omesso l'articolo di seguito riportato che è appunto quanto detta la legge nazionale sulla caccia del 1992.
    Art. 31 Legge 157/92. (Sanzioni amministrative)
    c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
    Come è chiaro la legge non fa riferimento a sanzioni penali ritenendo, appunto, la validità del documento come titolo di porto d'armi, e in assenza dei versamenti non viene addebitato al trasgressore il porto abusivo di arma.
    Il pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale è dovuta in quanto cacciando si preleva la selvaggina che è un bene indisponibile dello stato.
    Per cui ci sarebbe da chiedere quale è la difficoltà, da parte dei Commissariati, a capire questa cosa che è scritta in una legge dello Stato?
    Nel 1969 fu istituito il porto d'armi per il tiro a volo per il quale non è dovuta nessuna tassa di concessione annuale, il titolo consente di acquistare trasportare e detenere armi oltre a portare le stesse nei campi di tiro, quello per uso caccia consente di fare le stesse cose, oltre che andare a caccia e detenere un numero illimitato di armi da caccia.

    Aggiungo un aggiornamento del Ministero dell'interno pubblicato su "TIROPRATICO.CO" utile alla nostra discussione.

    Aggiornamento del Ministero dell'Interno marzo 2014:
    si ricorda che con l'entrata in vigore della Legge 36/90 (il cui art. 6 ha considerato non più reato il porto di arma da caccia con la licenza per la quale si sia omesso il pagamento della tassa in argomento) il mancato rinnovo annuale del pagamento del tributo, pur causando l'invalidità della licenza, comporta (nel caso di porto di armi da caccia) la configurabilità di un illecito amministrativo (v. Cassazione n. 01553 del 13.6.1990 Sez. I).
    Rispondi Citando  

  9. #28  
    Registrazione
    Nov 2009
    Località
    prov. di Avellino
    Regione
    Campania
    Passione
    Caccia
    Messaggi
    111
    Non capisco perché vi debba essere questa differenza tra porto d'armi uso caccia e quello uso sportivo, sempre di una licenza si tratta e se non si va a caccia (non si pagano le tasse dovute) dovrebbe avere la stessa valenza di quella da tiro. Ad un amico che aveva deciso di non rinnovare quella da caccia e richiedere quella sportiva, gli é stato risposto che non poteva avere 2 licenze e se avesse rischiesto quella sportiva, per rinnovare in futuro quella da caccia......avrebbe di nuovo dovuto sostenere gli esami per l'abilitazione venatoria
    Rispondi Citando  

  10. #29  
    Registrazione
    Feb 2008
    Località
    latina
    Regione
    Lazio
    Passione
    Caccia e Pesca
    Messaggi
    4,624
    sono stato personalmente alla questura di latina , ufficio porto d'armi ............al mio quesito hanno rosposto che senza il pagamento della tassa annuale il pda uso caccia non ha nessun valore , ovvero non posso trasportare, acquistare ecc. armi.
    ho chiesto come mai per quello sportivo non servisse pagare una annualità e quindi risulta valido per sei anni, mi hanno risposto che per quello uso caccia vale la dizione (il timbro per capirci) dove è scritto che la validità dello stesso è legata al pagamento delle tasse annuali regionali.
    allora ho chiesto se potevo richiedere quello sportivo, e mi hanno detto di si............precisando successivamente ............se non vai più a caccia ti conviene .............alchè ho precisato..........io voglio andare ancora a caccia ed il poliziotto ha replicato dicendo che la questura di latina non rilascia il doppio pda, anche se alcune questure lo fanno.
    W l'Italia, culla delle contraddizioni , delle leggi da interpretare, dei cittadini che si sentono dire.........vacci ugualmente al poligono tanto se ti fermano ti chiedono solo il pda ........non i versamenti. perchè tanto non ci capisce niente nessuno..........
    Ultima modifica di ^Hunter; 20/04/2014 alle 22:01
    Pensa al tuo sogno più bello a ciò che ti rende felice,
    alla magia di aprire gli occhi ogni mattina e sentirsi vivi e fortunati,
    non fermarti, non accontentarti, tutto è possibile
    devi solo provarci sempre
    Rispondi Citando  

  11. #30  
    Registrazione
    Jan 2009
    Località
    Guardiagrele
    Regione
    Abruzzo
    Passione
    Caccia
    Messaggi
    732
    Citazione Originariamente Scritto da rey72 Visualizza Messaggio
    Purtroppo no. .il nostro titolo è valido solo se hai i versamenti in regola ,al mio commissariato di p.s roma prenestino sono inrrevocabili senza versamenti non puoi ne cedere ne acquisire ne trasportare armi.
    concordo,anche da noi sia in prov di chieti che di pe e' cosi'...
    IL SEGUGIO:il cane piu' ingenuo per la caccia piu' bella.
    (Mario Quadri)
    Rispondi Citando  

Tag per Questa Discussione

Visualizza Nuvola Tag

Permessi di Scrittura
  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato