13/04/2014,23:04

Originariamente Scritto da
Luxor
Scusa, pur volendo capire il punto di vista, discutibile nella forma, degli addetti del Commissariato riguardo all'acquisizione o al trasporte e porto di armi, non si capisce cosa centra la validità o addirittura il possesso del porto d'armi con la cessione di un'arma posseduta e ceduta ad una persona titolare del documento.
Mi sono permesso di riprendere, relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa per il porto d'armi anche per uso caccia, quanto riportato dalla circolare del Ministero delle finanze, dalla quale ho estrapolato e riportato integralmente solo l'articolo 5 relativo al porto d'armi anche per uso caccia, dal quale si evince che per il mancato pagamento della tassa è prevista una sanzione amministrativa.
D.M. 28 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n.
303): Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle
concessioni governative.
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| | | Ammontare |
|Articolo|Indicazione degli atti soggetti a tassa |delle tasse|
| | | in euro |
|--------|----------------------------------------|------------|
| 5 | 1. Licenza di porto di fucile anche per| (*) |
| | uso di caccia (L. 11 febbraio 1992,| |
| | n. 157, art. 22): tassa di rilascio,| |
| | di rinnovo e annuale (1). . . .| *168,00 |(*) Importi così fissati dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 – In vigore dal 1° febbraio 2005.
Note:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di
dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere
pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per
gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7.75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154
a euro 929 ed in caso di nuova violazione da euro 258 a euro 1549 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
(1)
4. È dovuta una addizionale di euro 5.16 alle tasse di cui al comma 1 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art.
24).
secondo me state dicendo la stessa cosa , infatti nelle note si trova ben precisato che:
la tassa deve essere
pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per
gli anni nei quali non se ne fa uso............quindi prima di usare l'arma (quindi anche al tav) bisogna "purtroppo" pagare la tassa annuale......
Ultima modifica di ^Hunter; 13/04/2014 alle 23:06
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