Visualizzazione Stampabile
 
	- 
	
	
	
		Attrezzature consentite 
		Le attrezzature per la pesca subacquea vengo stabilite dalla legge n. 963 del 1965.  D.P.R.     n° 639 del 2-10-1968           
 
 Gli strumenti per la pesca     vengono classificate in:                           a-trappole fisse o mobili: le fisse sono quelle ancorate tipo tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta quali le nasse, bertovelli.                           b-strumenti azionati a mano o da altra forza motrice atti a agganciare     singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni.                           c-strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi     sessili o comunque annidati                  nel     substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.                        Inoltre interessanti sono i     seguenti articoli:
 
 ARTICOLO 115
 Reti da lancio
 
 
 
 
 ARTICOLO 128     bis
 Esercizio della pesca subacquea     sportiva
 
 
 
 
 ARTICOLO 138
 Attrezzi individuali e non individuali     consentiti per la pesca sportiva .
 
 
 
 
 ARTICOLO 140
 Limitazioni d'uso degli attrezzi
 
 
 
 
 ARTICOLO 142
 Limitazioni di cattura
 
 
 
 
 Inoltre per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e     solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non     può raccogliere più di cinquanta     esemplari al giorno, pena l'usuale sanzione da     516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di     Maggio e Giugno.