Le attrezzature per la pesca subacquea vengo stabilite dalla legge n. 963 del 1965. D.P.R. n° 639 del 2-10-1968
Gli strumenti per la pesca vengono classificate in: a-trappole fisse o mobili: le fisse sono quelle ancorate tipo tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta quali le nasse, bertovelli. b-strumenti azionati a mano o da altra forza motrice atti a agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni. c-strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel substrato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi. Inoltre interessanti sono i seguenti articoli:
ARTICOLO 115
Reti da lancio
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come "giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
ARTICOLO 128 bis
Esercizio della pesca subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei. A questo proposito bisogna dire che l'articolo è generico e và approfondito.
ARTICOLO 138
Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva .
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono: a) coppo o bilancia; b) giacchio o rezzaglio o sparviero; c) lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non piú di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni; e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; f) parangali fissi o derivanti; nasse.
ARTICOLO 140
Limitazioni d'uso degli attrezzi
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.
ARTICOLO 142
Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Inoltre per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno, pena l'usuale sanzione da 516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno.