ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA
L’Associazione Siciliana Caccia e Natura, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata ai fini del presente atto in Palermo, alla Via Giorgio Arcoleo, 14/b.
visto il Decreto dell’Assessore alle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia emanato in data 12/08/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. il 27/08/2010, recante modifiche al Calendario Venatorio 2010/2011, in pretesa ottemperanza dell’Ordinanza 638/2010 emessa dal TAR di Palermo il 17/07/2010;
ritenuto che l’art. 3 del predetto decreto contiene, tra l’altro, un divieto generale provvisorio di caccia nelle isole minori, in quanto interessate alla migrazione;
ritenuto che tale divieto non risponde alla finalità ispiratrice del decreto di modifica, annunciata ripetutamente dall’Assessore con comunicati stampa a grande diffusione e consistente nell’esigenza di ottemperare provvisoriamente al provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo in attesa della pronunzia in grado di appello;
ritenuto, invero, e per quanto precipuamente attiene alla questione rotte di migrazione, che il CV 2010/2011 è stato impugnato e sospeso nelle parti in cui “non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992, individuate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio” e “non prevede il divieto di caccia nei siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori”;
ritenuto che il Piano Regionale Faunistico Venatorio non specifica quali siano le rotte di migrazione dell’avifauna – prerogativa riservata all’ISPRA (ex INFS), ai sensi dell’art. 1 L. 157/1992 – limitandosi ad individuare sommariamente tre “direttrici” di migrazione all’interno di linee ideali che, per comodità, vengono fatte passare attraverso determinati punti geografici;
ritenuto, in ogni caso, che – quand’anche volesse attribuirsi a tale indicazione il valore di cui all’art. 1 comma 5 L. 157/1992 – il divieto di cui all’art. 21 comma 2, quale conseguenza della presunta violazione del predetto art. 1 comma 5, andrebbe riferito alla caccia “lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori”, restando così implicitamente escluse, dalla limitazione, le isole minori;
ritenuto che anche il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, di cui al successivo capo di impugnazione, non potrebbe prescindere dall’analisi delle schede del Piano di Gestione di ogni singolo sito, per verificare se ed in quale misura l’attività venatoria vada vietata o temporalmente limitata, ma sempre all’interno del sito stesso;
ritenuto, sotto altro profilo, che la giurisprudenza dello stesso TAR palermitano ha ripetutamente disatteso, in sede di merito, le suddette censure così come formulate dai ricorrenti, chiarendo, con una interpretazione correttiva, che il presunto divieto di caccia sulle rotte migratorie deve limitarsi solo alle ZPS (cfr. sentenza 3481/2010);
ritenuto che, in precedenza, lo stesso Assessorato Agricoltura e Foreste aveva inteso ottemperare ad analoga ordinanza cautelare, posticipando al 14/11 l’esercizio venatorio nelle ZPS interessate dai flussi migratori, senza coinvolgere l’intero territorio delle isole minori, quale misura non era più stata oggetto di ulteriori impugnazioni (cfr. D.A. Cimino 2082/2009);
ritenuto, per quanto sopra, che non si comprende la ragione dell’introduzione di un divieto di caccia generalizzato nelle isole minori (fatta eccezione per l’Isola di Capo Passero), anche nella porzione di loro territorio non ricadente nel perimetro delle ZPS;
ritenuto che tale divieto appare del tutto incoerente con le premesse del decreto assessoriale stesso e cagiona una irragionevole disparità di trattamento in danno dei residenti in tali territori, la cui superficie protetta – in spreto alle disposizioni della L.R. 33/1997 e del Piano Regionale F.V. – raggiungerebbe la percentuale del 100%;
ritenuto che aberrante conseguenza di tale modifica è l’eliminazione di cinque ambiti territoriali di caccia (ME3, PA3, TP3, TP4, AG3), sicché i cacciatori colà residenti (che ragionevolmente non hanno richiesto – per intuibili motivi logistici – di esercitare la caccia al di fuori dell’ambito di residenza) saranno privati della possibilità di esercitare l’attività venatoria pur dopo avere corrisposto le relative tasse di concessione, a ciò indotti dalle rassicuranti dichiarazioni rese dall’Assessore nei comunicati stampa diffusi nella prima metà del mese di agosto;
ritenuto, invero, che nessuno dei predetti comunicati – preannunzianti una modifica rivolta ad ottemperare all’ordinanza cautelare del TAR – lasciava presagire la chiusura totale della caccia nell’intero territorio delle Isole Minori (ad eccezione dell’Isola di Capo Passero), sicché l’azione combinata di tale propaganda, unitamente al ritardo della pubblicazione del decreto a ben quindici giorni di distanza dalla sua firma (12/8), ha certamente indotto al versamento delle tasse (limitate al solo ambito di residenza) una buona parte dei cacciatori, ignari del divieto incombente;
TUTTO CIO’ VISTO E RITENUTO
la scrivente associazione invita e diffida l’Assessore alle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia, on.le G. Bufardeci, a volere senza indugio limitare il divieto di caccia provvisorio nelle isole minori alla sola parte del territorio compreso nelle ZPS, avvertendoLo che, in difetto, si vedrà costretta ad agire in ogni idonea sede giudiziaria a tutela degli interessi e dei diritti dei cacciatori, ingiustamente ed immotivatamente calpestati.
Associazione Siciliana Caccia e Natura
Il Presidente
Dr. Francesco Lo Cascio