Capo III Deroga e Raccolta a Fini Economici
ARTICOLO 8
Raccolta nei territori montani
1. Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell’economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Pertanto le Comunità Montane, le Province e gli Enti Parco, d’intesa con i Comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:
a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.
2) Gli Enti possono individuare aree, sui cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata, nonché su quelli soggetti ad uso civico.
3. Nell’individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli Enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.
Capo IV Vigilanza e Controllo
ARTICOLO 9
Vigilanza
1. La vigilanza riguardante l’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Rurale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione della Aziende UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell’autorizzazione prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie.
2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Capo V Commercializzazione dei Funghi Freschi Spontanei
ARTICOLO 10
Autorizzazione alla vendita
1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei è consentita in conformità con il D.P.R. n. 376 del 14 luglio 1995.
2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo la vendita, in conformità al Decreto Legislativo n. 114/98.
3. L’autorizzazione comunale è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei dall’Ispettorato Micologico dell’A.S.L. competente per territorio preposto alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.
4. E’ consentita la commercializzazione dei funghi spontanei riportati nell’allegato 1 del D.P.R. del 14 luglio 1995, n. 376.
5. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 14/7/1995 n. 376, può con proprio provvedimento riconoscere idonee alla commercializzazione, in ambito locale, altre specie commestibili, dandone comunicazione al Ministero della Sanità per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione, confezionamento e somministrazione delle diverse specie di funghi spontanei, oltre alle autorizzazioni richieste dalla presente normativa, è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
7. La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
ARTICOLO 11
Funghi secchi e conservati
1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere commercializzati i funghi che rispettino l’art. 5 del D.P.R. 376/95.
2. E’ consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati purché rispondenti all’art. 5 del D.P.R. n. 376/95, che presentino caratteristiche tali da permettere l’esame visivo e da consentire il riconoscimento della specie.
3. I funghi conservati possono essere commercializzati se conformi all’art. 9 del D.P.R. n. 376/95 e riconoscibili all’analisi morfo-botanica anche se sezionati.
4. L’etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 376/95.
ARTICOLO 12
Certificazioni sanitarie
1. La vendita di funghi freschi epigei spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L. competenti per territorio ed ogni contenitore deve presentare: a) una sola specie fungina, disposta a singolo strato; b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei; c) un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo; d) il certificato di avvenuto controllo con il timbro dell’Ispettore Micologo dell’A.S.L.; e) la dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data ed il luogo di raccolta.
2. I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente comma, non si applicano se i funghi sono destinati all’autoconsumo.
ARTICOLO 13
Sanzioni
1. La violazione delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 6 comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti senza autorizzazione;
c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette;
d) da L. 50.000 a L. 100.000 per la contraffazione dell’autorizzazione;
e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la rimozione o il danneggiamento di cartelli o tabelle;
f) da L. 50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;
g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni di legge.
2. La violazione delle norme contenute negli articoli 10, 11 e 12 della presente legge comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita senza autorizzazione comunale;
b) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita di funghi priva di certificazione di avvenuto controllo micologico;
c) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per tutte le altre infrazioni non sanzionate da altre leggi.
3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi ecc., o distrutti, e avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi confiscati.
4. La violazione delle norme di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche e dalle norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell’osservanza di tali norme, comporta l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.
ARTICOLO 14
Destinazione proventi derivanti dall’applicazione della presente norma
1. I raccoglitori sono tenuti a pagare una quota per il rilascio del tesserino a favore degli Enti preposti al rilascio dello stesso, nei termini fissati nell’art. 3 della presente legge.
2. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini costituiranno un fondo per gli Enti delegati.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vanno invece versati ai Comuni nei cui territori vengono rilevate le violazioni.
4. I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno un fondo che gli Enti utilizzeranno, per una quota pari all’80%, a favore di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori, su cui si effettua la raccolta, e per coprire i costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni amministrative della presente legge. Il restante 20% sarà versato alla Regione Basilicata, che costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto previsto nell’art. 5.
Capo VI Disposizioni Transitorie e Finali
ARTICOLO 15
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate la Legge Regionale 21 giugno 1984 n. 17 e le ordinanze non conformi alla presente legge.
ARTICOLO 16
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati per l’esercizio 1998 in L. 20.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente “Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti” del Bilancio di previsione del 1998 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 5457 - settore Sviluppo delle attività produttive - Agricoltura - avente la denominazione “Valorizzazione, raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1998 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.
ARTICOLO 17
Pubblicazione
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 14 dicembre 1998.