Art. 21 della legge 157 11/02/1992 dichiara che è vietato a chiunque:
eseguire attività venatoria nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese entro il raggio di 100 metri dagli immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posti di lavoro. E' altre sì vietato cacciare a distanze inferiori di 50 metri dalle vie di comunicazione ferroviarie e strade carrozzabili, eccettuate le strada poderali ed interpoderali. (Il tutto è riportato nel comma e).
Art. 21 vieta a chiunque di sparare da distanza inferiore a 150 metri con fucile con canna ad anima liscia, o da una distanza corrispondente a meno di una volta mezzo la gittata massima in caso di utilizzo di altre armi, IN DIREZIONE di immobili, di fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviarie e strade carrozzabili, eccettuate le strada poderali ed interpoderali, di funivie, di filovie, ed altri impianti adibiti al trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi , recinti ed altre aree adibite al ricovero e alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.