Sempre l'art.15 della 157 11/02/1992, dichiara in fatto di terreni in attualità di coltivazione, che ne è vietata l'attività venatoria in FORMA VAGANTE. Vengono considerati terreni in attualità di coltivazione i seguenti casi: terreni con coltivazioni erbacee da seme, frutteti specializzati, uliveti e vigneti specializzati fino alla data del raccolto, terreni coltivati a riso, a soia, a mais per produzione di seme, sempre fino alla data del raccolto. Le regioni possono vietare l'attività venatoria in FORMA VAGANTE anche ad altre coltivazioni specializzate o intensive, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.