Deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria. (10A10502) (GU n. 196 del 23-8-2010 )
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante
«Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE»;
Visto il Decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008 recante
«Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 1° luglio 2008;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2007 del Ministro della salute di
proroga dei termini previsti all'ordinanza 26 agosto 2005 e
successive modifiche ed integrazioni pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 26 febbraio 2008, n. 48;
Vista la decisione della Commissione europea n. 2005/734/CE del 19
ottobre del 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre
il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta
patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1,
dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri
volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individuazione
precoce nelle zone particolarmente a rischio, come modificata dalla
decisione della Commissione europea del 18 agosto 2006, n.
2006/574/CE;
Visto in particolare l'art. 2-ter della summenzionata decisione
della Commissione europea che concede la facolta' all'Autorita'
competente di autorizzare l'uso degli animali da richiamo nella
caccia agli uccelli, in deroga a quanto previsto all'art. 2-bis,
paragrafo 1.
Visto l'art. 3 della decisione della Commissione europea n.
2009/818/CE del 6 novembre 2009 che fissa il termine di applicazione
della summenzionata decisione della Commissione al 31 dicembre 2010.
Considerato che con l'ordinanza 1° agosto 2008 recante «Deroga al
divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli
Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria, a modifica
dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007», era stata
data applicazione delle deroghe di cui all'art. 1, comma 2, lettera
d) della decisione 2006/574/CE e che con nota DGSA II/19094 del
26/09/2008 erano state dettate indicazioni operative per
l'applicazione della predetta ordinanza 1° agosto 2008;
Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica attualmente
presente sul territorio nazionale;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della facolta' concessa dalla
Commissione europea, sulla base delle recenti esperienze e dell'esito
favorevole di una valutazione del rischio operata caso per caso, di
prevedere ulteriori deroghe al divieto di impiego degli uccelli da
richiamo, purche' siano adottate adeguate misure di biosicurezza, ai
sensi dell'art. 2-ter della decisione della Commissione europea n.
2005/734/CE del 19 ottobre del 2005 e successive modifiche ed
integrazioni;
Considerata l'opportunita' e la necessita' di prevedere specifiche
condizioni ai fini della concessione della deroga al divieto di
utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli
Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria;
Acquisito il parere tecnico del 9 giugno 2010 del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Direzione
strategica - emesso in data 9 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9;
Ordina:
Art. 1
1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 2-ter, paragrafo
1, lettera d), e 4 della decisione della Commissione europea n.
2005/734/CE e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle
premesse, su tutto il territorio nazionale e' concessa la deroga al
divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini
degli Anseriformi e Caradriformi nell'attivita' venatoria, nel
rispetto delle condizioni fissate dal protocollo operativo di cui
all'allegato A alla presente ordinanza.
2. La concessione della deroga e' immediatamente sospesa qualora
dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso
l'adozione.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti, il 16 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 14, foglio n. 125
fonte: gazzettaufficiale.it