come dicevo nel titolo, eccone un'altra, di uscita fuori di testa di qualcuno che si sveglia al mattino e decide di interpretare le leggi a modo suo, questa volta è un questore.
leggete un po qui........
ASCN: Requisiti psico-fisici porto d’armi
Palermo, 28 marzo 2010
Prot. n° 28/03 LF
A.R.
Al Sig. Ministro degli Interni On. Roberto Maroni
E p.c.
Al Sig. Ministro della Salute On. Ferruccio Fazio
Al Sig. Prefetto di Messina
Al Sig. Questore di Messina
Oggetto: Requisiti psico-fisici per autorizzazioni di Polizia in materia di primo rilascio, rinnovo e ulteriore verifica nel corso di validità del porto d’armi uso caccia.
Ci sono pervenute numerose segnalazioni da nostri associati in merito ad una diffusa prassi della Questura di Messina, la quale, in asserita applicazione del D.M. 28/04/1998 del Ministero della Sanità, richiede – anche ai cacciatori che hanno ottenuto il rinnovo del porto di fucile uno o due anni prima – l’esibizione di un nuovo certificato medico attestante espressamente la sussistenza dei requisiti visivi, auditivi ed articolari prescritti per il maneggio delle armi e l’assenza di alterazioni neurologiche, disturbi mentali, della personalità o comportamentali nonché di dipendenza da alcool e/o sostanze psicotrope e stupefacenti, o di assunzione anche occasionale di esse.
Tradotta in termini pratici, una circolare del Questore di Messina richiede per tutti i cacciatori in occasione del rinnovo, e per alcuni di essi con un controllo a campione nel periodo di validità del porto di fucile, di sottoporsi ad una specialistica visita psichiatrica e ad un esame del sangue e delle urine per il rintraccio di sostanze stupefacenti ed alcoliche.
Tale richiesta contiene inoltre l’avvertimento che, trascorso il termine di trenta giorni dalla notifica senza che si sia data ottemperanza all’invito, si darà corso alle procedure per la revoca del titolo di P.S. con l’imposizione del divieto di detenzione d’armi e munizioni.
Riteniamo doveroso portare a conoscenza delle S.S.L.L. che l’Azienda Sanitaria Provinciale non è in grado di dare corso a tali esami entro i trenta giorni assegnati, dato l’enorme carico di lavoro, come pure risulta dalle numerose certificazioni rilasciate ai cacciatori, attestanti l’avvenuta prenotazione delle visite specialistiche ben oltre il limite di tempo indicato dalla Questura.
È ancora opportuno precisare che le visite specialistiche richieste dalla Questura comportano l’esborso, per ogni singolo cacciatore, di una somma pari a circa € 120,00.
In virtù delle considerazioni che precedono, ci pare di potere affermare che tale prassi applicativa non sia conforme al citato Decreto del Ministro della Sanità del 28/04/1998, che sancisce i requisiti psicofisici minimi occorrenti per il rilascio e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in materia di armi e che testualmente recita:
” “Art. 3 – L’accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato”.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 1), rilasciato dal medico di famiglia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.
“Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche…”
Per unanime interpretazione, condivisa anche dal Ministero dell’Interno, il Decreto citato, del resto in modo molto chiaro, assegna al medico certificatore (e non al Questore) il compito di prescrivere gli ulteriori e specifici accertamenti che riterranno necessari per il singolo paziente.
Ci pare quindi che il prescrivere indistintamente a tutti ed in via preventiva alcune visite specialistiche, da effettuarsi in strutture diverse, costituisca un’aprioristica esautorazione del discrezionale potere di valutazione del medico certificatore.
Tale prassi appare viepiù contra legem se la prescrizione è rivolta, con la forma di un’intimazione di provvedere entro un termine perentorio, a persone che si sono già sottoposte ai costosi esami specialistici dodici o ventiquattro mesi prima, in occasione del rinnovo del titolo di P.S..
È vero, infatti, che il venir meno dei requisiti psicofisici impone in ogni tempo il ritiro della licenza, ma è altrettanto vero che tale mutamento di status non può essere semplicemente dimostrato con una presunzione assoluta, derivante dal non avere potuto ottemperare senza colpa all’intimazione in un termine assai ristretto.
Ove il ritiro del porto di fucile conseguisse semplicemente alla mancata esibizione della certificazione richiesta entro il termine dei trenta giorni – impossibile da rispettare – ci troveremmo in definitiva di fronte ad una forzata ed ingiustificata applicazione delle norme regolatrici della materia.
La prudenza usata nei riguardi dei cacciatori – ed, in genere, dei titolari di una licenza di porto d’armi – ci pare poi francamente eccessiva, in considerazione dell’irrisorietà dei dati statistici relativi alle lesioni cagionate dall’uso improprio di armi da fuoco da parte dei legittimi possessori, se confrontati con quelli – ben più gravi e sconfortanti – relativi ai sinistri stradali provocati da guidatori in stato di ebbrezza o dediti all’uso di sostanze psicotrope, notoriamente non soggetti a rigidi controlli specialistici.
Non va infine sottaciuto che l’ulteriore carico di lavoro per i laboratori o strutture mediche, derivante dalla forzata ottemperanza alle richieste della Questura, reca notevole danno anche agli “ordinari” pazienti, costretti a lunghe e pericolose attese per sottoporsi ad utili esami, con il cui espletamento essi potrebbero anche scongiurare l’insorgenza di gravi patologie.
Certi di avere sottoposto una questione meritevole di attenzione, restiamo in attesa di un Vs. intervento chiarificatore e, con l’occasione, inviamo i nostri migliori saluti.
Il Presidente
Dr. Francesco Lo Cascio
ma siamo proprio in italia![]()