SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A 1) il 2 e 6 settembre 2009 esclusivamente da appostamento alle seguenti specie : TORTORA - COLOMBACCIO - CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA - GAZZA - MERLO - GERMANO REALE - MARZAIOLA - ALZAVOLA;
2) dal 20 settembre al 31 dicembre 2009 alle seguenti specie: TORTORA - MERLO - ALLODOLA - COLOMBACCIO - QUAGLIA - STARNA - FAGIANO - PERNICE ROSSA – SILVILAGO - CONIGLIO SELVATICO;
3) dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2009 alle seguenti specie: GERMANO REALE - MARZAIOLA - ALZAVOLA - CORNACCHIA GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - COLOMBACCIO - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;
4) dal 20 settembre al 16 dicembre 2009 alla specie: LEPRE;
5)dal 18 ottobre 2009 al 17 gennaio 2010 alla specie CINGHIALE nelle forme consentite. Nel mese di ottobre la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita nei giorni di giovedì e domenica; dal 1 novembre la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica; le Amministrazioni provinciali anche sulla base delle indicazioni della Giunta regionale, in relazione all’attività di controllo della specie effettuata direttamente ai sensi dell’art 28 della legge regionale n.14/94, predispongono gli interventi di contenimento alla specie cinghiale nei giorni 20-23-27 settembre e 1 e 4 ottobre;
6) Le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO – CAPRIOLO - CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, dal 1 agosto al 31 ottobre 2009 e dal 2 gennaio al 28 febbraio 2010, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve.
7) nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie consentite, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 5) e 6), effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, inizia il 20 settembre 2009 e termina il 31 dicembre 2009, con esclusione delle specie FAGIANO, VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 31 gennaio 2010. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie consentite ha inizio il 2 settembre 2009 e finisce il 31 gennaio 2010.
B) DIVIETI:
1) E’ vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia;
2) E’ vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l’impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta;
3) Il giorno 4 ottobre 2009 è vietato l’esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi.
4) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
5) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2010 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l’ausilio del cane. Nello stesso periodo la caccia alla beccaccia ed agli acquatici (di cui al punto 3 della lett. A), in forma vagante, con o senza l’ausilio del cane, è consentita all’interno di superfici boscate ed in prossimità dei corpi idrici. L’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC.
C) GIORNI Dl CACCIA:
Nel mese di settembre la caccia è consentita i giorni: mercoledì 2, domenica 6, domenica 20, mercoledì 23, sabato 26, domenica 27, mercoledì 30; a partire dal 1 ottobre 2009 e per l'intera stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì.
Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 30 novembre 2009 la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consen¬tita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (1 ott. - 30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.
D) GIORNATA VENATORIA.
L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
il 2 e 6 settembre dalle ore 6,15 alle ore 13;
dal 20 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
dal 16 ottobre al 24 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
dal 25 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30.
Fanno eccezione: o la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
o la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo gli orari di cui sopra;
E) CARNIERE
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
1. FAGIANO - STARNA – PERNICE ROSSA - LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
(2) QUAGLIA e TORTORA: 10 capi complessivamente;
3. TORDO - MERLO – CESENA e ALLODOLA: 20 capi complessivamente;
4. ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO - PAVONCELLA: 10 capi complessivamente;
5. COLOMBACCIO: 10 capi (il 2 e 6 settembre 5 capi);
6. BECCACCIA: 3 capi.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.
F) APPOSTAMENTI.
Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
1. Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:
Oasi di protezione;
Zone di ripopolamento e cattura;
Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.
Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale.
2.Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo.
3. Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA,PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4. In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli Acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.
(5) Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6. Il cacciatore al termine dell’attività venatoria ha l’obbligo di rimuovere i residui derivati dall’esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l’obbligo di rimuovere tutti i materiali usati per l’allestimento dell’appostamento. Nell’allestimento dell’appostamento è consentita l’apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.
7. E’ proibita la caccia in botte.
8. Il giorno 2 e 6 settembre l’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall’orario di caccia di cui al punto D e l’appostamento temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela.
9. E’ assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.