Anche io sono sicurissimo che s'incorra nel penale, che poi i controlli siano ridottissimi è un fatto...ma nel dubbio di ritrovarmi con le manette non lo farei di certo![]()
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Anche io sono sicurissimo che s'incorra nel penale, che poi i controlli siano ridottissimi è un fatto...ma nel dubbio di ritrovarmi con le manette non lo farei di certo![]()
Il taglio di una canna di un fucile a canna liscia, per es. di 5 cm. non fa incorrere il detentore in nessun reato.
La riprova di punzonatura al BNP non è necessaria ne prevista dalle leggi in vigore, è una solenne sciocchezza.
Per salvaguardarsi da possibili imbecilli che possano sollevare questo problema bisogna far eseguire il taglio da armaiolo con licenza di riparazione e farsi rilasciare un attestazione del lavoro eseguito.
A differenza delle canne rigate che sono catalogate e devono riportare la lunghezza della canna, quelle liscie se rientrano nel range delle misure del produttore non hanno nessuna necessità di oneri aggiuntivi oltre quello citato, della attestazione cautelativa dell'armaiolo.
“chiunque,alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento”
Le leggi non sono concepite per essere interpretate secondo umori e cultura del lettore o questore di turno. Quanto asserito da Armaiolo è conforme alla ratio legis, oltre che linea di condotta di costruttori e riparatori bresciani di più che provata e nota esperienza. In soldoni, la ratio dell’art. 3 della L. 110/75 è quella di vietare le cosiddette lupare, ovvero doppiette dalle canne mozzate ben oltre i limiti previsti dalle norme vigenti, ovvero private della pala del calcio, ovvero al fine di poter essere agevolmente portate in auto, moto o camminando, ovvero occultandole sotto gli abiti a fini meramente criminosi. Questa, la potenzialità d’offesa; la quale, non è affatto aumento della potenzialità di caccia, anzi. Insomma: con le canne moderatamente accorciate senza passaggio per il BNP si è potenziali criminali, mentre coll’imprimatur dello stesso Banco si è onesti; se ne desumerebbe che lo spartiacque è fondato su questioncelle meramente astratte, d’apparenza, non di sostanza. Ovvero no?
Che per quieto vivere si accetti supinamente di assoggettarsi ad imposizioni più legali della legge, è tutt’altra realtà, maledettamente italiana.
Riguardo le rosate, una volta perse le strozzature, secondo me dovrebbero essere molto simili ad uno skeet, dico simili perche' in realta' non verrebbero strombate ma cilindriche entrambe...
...secondo voi con una prima cartuccia in feltro e una seconda con contenitore come sarebbe la resa su tiri medi nel folto?
Non è possibile rispondere correttamente alla tua domanda.
Una canna cilindrica non restringendo il diametro del tubo di lancio tende a diradare il fuso di pallini dopo i 15 m.
Una borra feltro agisce bene per la caccia entro brevi distanze, 15/25 m. oltre diventa non letale proprio per insufficienza dei proiettili che devono attingere la preda.
Quella con contenitore resterà più chiusa e consentirà qualche metro in più di efficienza.
Il rapporto canna cartuccia deve essere ideale a seconda dell'impiego venatorio che si pratica.
armaiolo, so la storia del taglio da personale specializzato e relatiivo documento, ma conosco personalmente persone che stanno subendo un processo, nonche una una persona assolta ........ però su un forum pubblico e l'interpretazione che dò alla giurisprudenza di cui sopra, preferisco non rischiare e non far rischiare le persone.... pertanto rimango della mia ideaa..
Sopratutto un questo periodo... legislativo con una guerra contro la caccia spietata e senza regole.
Se conosci la 'storia' del taglio, forse non hai focalizzato bene il dettato di legge che ripropongo.
"Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. "
Nel momento in cui la 'guardia' contesta l'infrazione si esibisce il documento che attesta che il taglio è stato eseguito da altri, quindi decade la responsabilità personale.
Poi, l'imbecille di turno potrà sempre verbalizzare quello che gli gira per la testa, e non saremo mai salvi da ciò.
"l'imbecille di turno potrà sempre verbalizzare quello che gli gira per la testa, e non saremo mai salvi da ciò. "
Appunto....
Credo che in questa frase stia la risposta. Il tutto é demandato alla libera interpretazione del giudice. Se trovi quello di vedute abbastanza elastiche te la fa passare, un altro....ti smonta."Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma.....
Sono concorde con Andrea...io personalmente non rischierei
Per eventualmente ritrovarsi sempre in piedi ed evitare quanto hai affermato, cioè la libera interpretazione del giuduice, è possibile adottare questa procedura.
Far effettuare il taglio della canna da officina con licenza di riparazione/fabbricazione dei armi, e farsi rilasciate attestazione del lavoro eseguito con la lunghezza attuale della canna.
Ripresentare la denuncia dell'arma indicando anche la lunghezza della canna ed allegando il documento dell'armaiolo.
Qualora fermati per controllo il fucile risulterà in regola, e qualunque eccezione sarà un palese abuso.
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