secondo voi è possibile prestare un fucile da caccia ad un amico o parente, naturalmente in possesso di porto d'armi.
volevo chiedere il vostro parere in merito al comodato d'uso o prestito che dir si voglia
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secondo voi è possibile prestare un fucile da caccia ad un amico o parente, naturalmente in possesso di porto d'armi.
volevo chiedere il vostro parere in merito al comodato d'uso o prestito che dir si voglia
Io sapevo che puoi prestare un fucile a un'altra persona,ma se il comodato e' temporaneo(qualche ora o tutto il giorno) e siete entrambi assieme, non devi denunciare niente,mentre se si protrae nel tempo devi verbalizzare il comodato su un foglio o modulo che lo puoi scaricare nel sito della polizia di stato e scrivere a chi lo presti,dove temporaneamente viene ubicato e ovviamente tutti i vostri dati...con data ....ciao Davide..
Oggetto:Comodato di armi art.22 L. 110/75.
l'art. 22, comodato è possibile per un'arma ad uso , sportiva o da caccia, ovvio
che se il tempo del comodato si protrae più che quello di un uso giornaliero, ad esempio per una battuta di caccia (lo scambio di fucili sul terreno di caccia è a mio parere solo un prestito d'uso momentaneo poiché il proprietario è nelle vicinanze e non perde la disponibilità del bene), il comodato deve essere notificato all'autorità competente, Stazione CC, come deve essere comunicato il fine comodato. Infatti la detenzione di armi deve essere notificata nel più breve tempo possibile all'Autorità.Concordo la versioni di :davide
Il comodato d’uso è un contratto tipico previsto dal codice civile e può essere stipulato tra privati in carta semplice; qualora il comodato si prolunghi per oltre 48 ore, chi acquisisce l’arma in comodato deve farne denuncia all’ufficio di P.S. .
Con l’istituto del comodato d’uso, il proprietario dell’arma perdi, di fatto, la disponibilità dell’arma, per cederla, temporaneamente ad un terzo.
Diverso è il caso in cui, ad esempio, durante l’esercizio venatorio, mi accorgessi che il mio fucile non funziona più ed un amico si rendesse disponibile a farmi utilizzare il fucile di sua proprietà. In questo caso non si tratterebbe di un “comodato d’uso” in quanto il proprietario dell’arma, qualora continuasse a cacciare accanto a me, non perderebbe mai la materiale disponibilità della propria arma.
Come prende vita tale forma autorizzativa?
Fondamentalmente mediante un atto scritto e firmato tra le parti nella quale sono indicate le generalità del detentore, quelle del cedente, gli estremi della Licenza di caccia e i dati identificativi dell’arma. Tale documento, se interessa un periodo di durata tale da permetterne la comunicazione alle Autorità di P.S., deve essere allegato in copia alla denuncia dell’arma presso l’ufficio competente, ai sensi dell’art. 38 TULPS.
fonte sito ufficiale della polizia di stato