Calendario Venatorio Lazio 2008/2009
DECRETO N. T0416 DEL 14/07/2008
Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2008/2009.
Il Presidente della Regione Lazio
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’articolo 34;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
VISTA la Legge Regionale 30 gennaio 2002, n. 3, concernente: “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche concernente: “norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 avente ad oggetto “ Rete Europea Natura 2000: Misura di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale”;
RITENUTO, in assenza dell’accertamento di fatti modificativi nella consistenza delle relative popolazioni e sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’INFS, di escludere dal novero delle specie cacciabili la starna (Pedrix pedrix) e la coturnice (Alectoris graeca);
RITENUTO altresì, sempre sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’INFS, di limitare il carniere stagionale per la specie fagiano (Phasianus colchicus) a numero dieci capi con contemporanea riduzione del periodo venatorio per detta specie facendolo terminare al 31 dicembre 2008;
RITENUTO sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall’INFS, di ridurre il periodo venatorio per la specie Lepre comune (Lepus europaeus) facendolo terminare il 10 dicembre 2008;
segue decreto n° del
VISTO il “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2008-2009 NEL LAZIO”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato A);
CONSIDERATO che in conformità con la procedura di cui all’articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell’allegato “Calendario Venatorio 2008-2009”, sono stati sentiti:
- le Amministrazioni provinciali;
- l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;
VISTO il parere rilasciato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed inviato con nota n 3906/T-A11 del 26.06.2008 relativamente all’ipotesi di calendario venatorio inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura con propria nota n. 94267 del 24.06.2008;
RITENUTO di dover pubblicare il “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2008-2009 NEL LAZIO”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato A);
DECRETA
In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1. E’ adottato il “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2008-2009 NEL LAZIO”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato A).
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di detta pubblicazione.
Riferimento: Calendario Venatorio Lazio2008/2009
3. Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Attività della Presidenza, l’altro per i successivi adempimenti del Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Roma,
Pietro Marrazzo
Allegato A
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA GESTIONE PROGRAMMATA DELL’ESERCIZIO VENATORIO
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE 2008-2009 NEL LAZIO
Titolo I – Stagione venatoria
Articolo 1
(Stagione venatoria e giornate di caccia)
1. La stagione venatoria ha inizio il 21 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009 compresi, fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell’Allegato B della DGR 363 del 16 Maggio 2008, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati per i quali valgono le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente calendario venatorio.
4. Ai fini della previsione contenuta nel Piano Faunistico Venatorio Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 450/98, a partire dal 1 ottobre 2008 ad ogni cacciatore che ha la residenza anagrafica nel Lazio è consentito l’esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria, negli altri Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) ricompresi nel territorio regionale, per un numero complessivo di venti giornate, senza pagamento della quota d’iscrizione.
Articolo 2
(Giornata venatoria)
1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo gli orari di seguito indicati che tengono già conto del periodo in cui vige l'ora legale:
dal 21 settembre 2008 al 29 settembre 2008 dalle ore 6.00 alle ore 19.05 (ora legale)
dal 1° ottobre 2008 al 15 ottobre 2008 dalle ore 6.15 alle ore 18.40 (ora legale)
dal 16 ottobre 2008 al 25 ottobre 2008 dalle ore 6.30 alle ore 18.25 (ora legale)
dal 26 ottobre 2008 al 15 novembre 2008 dalle ore 5.50 alle ore 17.00
dal 16 novembre 2008 al 30 novembre 2008 dalle ore 6.10 alle ore 16.45
dal 1° dicembre 2008 al 15 dicembre 2008 dalle ore 6.25 alle ore 16.40
dal 17 dicembre 2008 al 31 dicembre 2008 dalle ore 6.35 alle ore 16.45
dal 1° gennaio 2009 al 15 gennaio 2009 dalle ore 6.40 alle ore 16.55
dal 16 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 dalle ore 6.30 alle ore 17.15
2. Fa eccezione la caccia alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) che inizia alle ore 8.00 e termina mezz’ora prima degli orari di cui al comma 1, con le limitazioni di calendario e di giornate indicate all’articolo 7, commi 1 e 5.
Titolo II – Esercizio della caccia
Articolo 3
(Modalità e forme di caccia)
1. L'esercizio venatorio è consentito, dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 compresi, nelle forme previste dalla legge regionale n.17/95, art. 30 comma 1. L’esercizio venatorio in forma vagante è consentito anche con l’ausilio del cane. Dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, l’uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei casi previsti nel seguente comma 2.
2 L’esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane da seguita è consentito dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 compresi, limitatamente al periodo di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa), nelle aree vocate, qualora individuate dai Regolamenti provinciali, stabilito dalla singole Province ai sensi del successivo articolo 7 comma 2.
3 La preparazione degli appostamenti temporanei di caccia non deve essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, d’interesse economico, salvo che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61.
4 Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall’inizio dell’orario di caccia stabilito al precedente articolo 2, comma 1, il sito dell’appostamento temporaneo al termine dell’azione di caccia deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
5 Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. E’ altresì tenuto, prima di lasciare l’appostamento, alla raccolta dei bossoli intorno al sito usato.
6 Non è consentito l’esercizio venatorio in forma vagante a meno di 200 metri da ogni appostamento temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo servizio.
7 Non è consentito installare un appostamento temporaneo di caccia a meno di 100 metri da un altro appostamento temporaneo di caccia.
8 Non è consentita la posta serale e mattutina alla beccaccia (Scolopax rusticola), la posta serale alla lepre (Lepus europaeus) né la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (Gallinago gallinago).
Articolo 4
(Carniere giornaliero)
1. Per ogni giornata di caccia consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi fra quelli appartenenti alle sottoelencate specie di fauna selvatica, e comunque con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:
cinghiale (Sus scrofa) 1 capo
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 2 capi
lepre comune (Lepus europaeus) 1 capo
fagiano (Phasianus colchicus) 2 capi
beccaccia (Scolopax rusticola) 2 capi
2. Per le specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, il carniere di ciascun titolare di licenza di caccia non può superare il limite complessivo di venti capi, compresi quelli di cui al comma 1, di cui non più di dieci capi tra quaglie (Coturnix coturnix) e tortore (Streptopelia turtur), non più di dieci capi tra palmipedi e trampolieri, non più di dieci capi di folaghe (Fulica atra), non più di dieci capi di colombacci (Columba palumbus).
3. Per l'intera stagione venatoria 2008/2009, a ciascun cacciatore è consentito abbattere complessivamente non più di cinque lepri comuni (Lepus europaeus), non più di venti beccacce (Scolopax rusticola), non più di dieci fagiani (Phasianus colchicus).
Riferimento: Calendario Venatorio Lazio2008/2009
4. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo venatorio, per le specie determinanti il proprio indirizzo faunistico e comunque ricomprese negli elenchi di cui al successivo articolo 7 comma 1 fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 del medesimo articolo, è attuato secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, senza limite di carniere giornaliero. Per le specie non determinanti l’indirizzo faunistico il prelievo venatorio è attuato secondo le limitazioni previste dal presente Calendario Venatorio.
5. Nelle aziende agri-turistico venatorie sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica delle specie riprodotte in allevamento artificiale ricomprese nell’elenco di cui all’art. 34, comma 1, della L. R. 17/95, senza limiti di carniere.
Articolo 5
(Addestramento e allenamento dei cani)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito, senza possibilità di sparo, dal 31 agosto 2008 al 18 settembre 2008 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto alla legge regionale n. 17/95, art.17, commi 3 e 7-bis come introdotto dall’art. 69 della legge regionale n. 11/2004, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della Provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna selvatica.
2. Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) il periodo di addestramento ed allenamento di cui al comma 1 è quello che va dal 1 settembre 2008 al 18 settembre 2008 compreso.
Articolo 6
(Tesserino venatorio regionale)
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale.
2. Ai sensi dell’articolo 20, della L. R. n. 17/1995, il tesserino venatorio viene rilasciato dalla Provincia di residenza anche per il tramite dei comuni.
3. E’ cura del titolare del tesserino che, all’inizio della stagione venatoria, vengano registrate sullo stesso la forma di caccia prescelta in via esclusiva, gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) attribuiti, sia regionali che extraregionali e l’eventuale appartenenza a squadra di caccia al cinghiale.
4. Il cacciatore giornalmente, prima dell’esercizio della propria attività venatoria, come definito ai commi 2 e 3 dell’art. 12 della Legge 157/92, dovrà marcare la giornata di caccia, utilizzando penna ad inchiostro indelebile, negli appositi spazi del tesserino venatorio, l'Ambito Territoriale di caccia (ATC) o l'Istituto faunistico privato o la fruizione del pacchetto delle giornate consentite ai sensi dell’articolo 1, comma 3. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e, al termine della giornata di caccia, il numero complessivo dei capi di selvaggina migratoria abbattuti.
5. Il cacciatore che si avvale delle cinque giornate di caccia alla beccaccia (Scolopax rusticola) nel mese di gennaio 2009 di cui al successivo art. 7, comma 5, dovrà apporre nel proprio tesserino venatorio, all’inizio di ognuna di dette giornate, una X nella colonna grigia - non intestata ad alcuna specie - dello spazio riservato al “prelievo migratoria” in corrispondenza della giornata di calendario utilizzata.
6. Il cacciatore dovrà indicare per tutta la stagione venatoria, dopo ogni abbattimento, i capi della specie beccaccia (Scolopax rusticola) prelevati, nell’apposito spazio riservato del tesserino venatorio.
7. Il deposito dei capi deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla X che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
8. Il tesserino venatorio è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate.
Titolo III – Calendario venatorio
Articolo 7 (Periodi di caccia e specie cacciabili)
1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 1, comma 1, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati:
a) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 dicembre 2008:
allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), fagiano (Phasianus colchicus), merlo (Turdus merula), quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur).
b) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009:
alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), fischione (Anas penepole), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes).
Riferimento: Calendario Venatorio Lazio2008/2009
c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 10 dicembre 2008:
lepre (Lepus europaeus).
d) Specie cacciabili dal 15 ottobre 2008 al 31 gennaio 2009:
beccaccia (Scolopax rusticola).
e) Specie cacciabili dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009:
cinghiale (Sus scrofa).
2. Le Province, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 34 comma 13 della L.R. n. 17/1995, possono anticipare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) a partire dal 1° ottobre 2008 compreso, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992. I Presidenti delle Province possono altresì autorizzare e disciplinare quanto previsto dal medesimo art. 34, al comma 14.
3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura alle specie: fagiano (Phasianus colchicus) e lepre comune (Lepus europaeus).
4. Il prelievo della specie fagiano (Phasianus colchicus) è consentito dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia. Nelle aziende agri-turistico venatorie il prelievo è consentito nel medesimo periodo.
5. Il prelievo della specie beccaccia (Scolopax rusticola) nel periodo dal 15 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 è consentito per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore ferme restando le giornate di silenzio venatorio; nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 il prelievo è consentito per complessive cinque giornate, da determinarsi a scelta del cacciatore nel rispetto del massimo delle tre giornate settimanali prescritte dalla legge regionale n.17/95, art. 34, comma 5.
6. Il prelievo delle specie: capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama) e muflone (Ovis musimon) è consentito esclusivamente nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell’indirizzo faunistico dal 1 ottobre 2008 al 30 novembre 2008, nei limiti previsti da specifico piano approvato dalla Provincia competente per territorio ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
7. Salvo quanto previsto al comma 6, il prelievo degli ungulati (cinghiale escluso) può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione. Detta attività può essere autorizzata, ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, a partire dal 1 agosto 2008, nel rispetto dell’arco temporale stabilito dall’articolo 18, comma 2 della Legge n. 157/1992, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, di adeguati piani di abbattimento ponderati sulla base di appositi censimenti. La disciplina dell’attività di selezione, ai sensi della L.R. 14/99, è delegata alle Province le quali possono approvare piani di abbattimento, anche in deroga all’art.34, comma 2, della L. R. 17/95, previo parere dell’INFS.
8. Nelle aziende faunistico venatorie, per la caccia di cui al comma 6, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 del disciplinare di funzionamento approvato con la D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999.
Articolo 8
(Deroghe)
1. Le Province, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2009 ed il 31 gennaio 2009, possono introdurre, con giustificate motivazioni, regolamentandole, ulteriori limitazioni alle modalità di caccia alla fauna selvatica migratoria.
2. Ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L. R. n. 17/1995, acquisito il parere dell’I.N.F.S. e del C.T.F.V.R., con successivo provvedimento, potranno essere modificati, per le specie di cui al precedente articolo 7, i periodi di caccia e quello per l’addestramento e l’allenamento dei cani.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 6 della Legge n. 157/1992 e ai sensi dell’art. 34 comma 8 della L. R. n. 17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2008, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l’intera stagione venatoria, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, di usufruire, nell’A.T.C. di residenza anagrafica, nell’ambito della medesima settimana, di cinque giornate di caccia.
Titolo IV – Norme generali
Articolo 9
(Disposizioni particolari)
1. Con separato provvedimento verrà regolamentata l’attività venatoria nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale.
Articolo 10
(Divieti)
1. L'attività venatoria è soggetta ai divieti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, alle disposizioni regionali nonché del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 11
(Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle norme e delle disposizioni sull'attività venatoria si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della Legge 157/1992, dagli articoli 46, 47 e 48 della L. R. n. 17/1995 e dall’art. 4 della L.R. n. 3/2002.
Articolo 12
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, vigono le norme di cui alla L.R. n. 17/1995 e successive modifiche ed alla Legge n. 157/1992.
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grazie per l'informazione , è stata molto gradita:thumb:
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Si sa se si sta prevedendo la preapertura?
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si , diciamo cha in via ufficiosa si parla già della preapertura, appena ci perverrà la comunicazione ufficiale la metteremo sul sito :detective:
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Speriamo la passino senza troppe storie
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secondo me sono già a buon punto ma finchè non vedo no credo :smoker:
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