Temo si tratti un limite nazionale. La 157/92 impone la scelta del tipo di caccia. Chi sceglie "caccia vagante in zona Alpi" si esclude automaticamente da altri tipi.
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Art. 12.
(Esercizio dell'attività venatoria)
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5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
in effetti sembra non lasciar dubbio di interpretazione, anche se sinceramente sono amareggiato a vedere sempre e solo delle limitazioni sulla caccia.............
Ciò che amareggia di più è il fatto che i cacciatori di altre regioni, siano essi capannisti o beccacciai, possono ottenere permessi d'ospite in Alto Adige (non so in Trentino) e cacciare, sia pure accompagnati da un cacciatore locale, in una riserva della provincia. Al contrario, gli altoatesini (o i cuneesi o valtellinesi) possono cacciare solo in zona Alpi.