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Re: Distanze....a caccia
Citazione:
Originariamente Scritto da
Illidan
Nel Lazio più volte la provinciale si diverte a fare verbali da 85€ per le distanze degli appostamenti temporanei e per le tempistiche della costruzione dello stesso.
1. l'appostamento temporaneo non puo' essere installato fino a tre ore prima dell'inizio dell'orario di caccia
(in preapertura da me erano andati il giorno prima a fare il capanno, alcuni "se li sono bevuti")
2. ogni appostamento temporaneo deve essere installato ad una distanza minima di 100m da un'altro appostamento temporaneo.
3. Due appostamenti temporanei effettivamente attivi devono essere ad una distanza di 200m!!!!!!!!! (e non 100 come credono tutti i cacciatori, da me fanno verbali a raffica!)
4. l'appostmaneto temporaneo deve essere smantellato e ripulito al termine dell'azione di caccia. (quindi se vi vogliono fare il verbale perchè avete i bossoli nel capanno ancora a terra, fategli leggere la legge! io ho già fatto le mie litigate :D )
per distanze da appostamenti fissi attivi mi sembra 100m dalle tabelle, cio' equivale a 100m + 150m capanno fisso / tabelle tot 250m. Ma non ne sono sicuro.
Spero utile ;)
Una volta la provinciale è venuta dalle mie parti (eravamo a tordi). Quando ha visto che 30 cacciatori erano piazzati in un fazzoletto di terra, se ne sono andati.
Effettivamente è impossibile mantenere quelle distanza tra appostamenti, già ad allodole, figuriamoci a tordi.
Il Corvo
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Re: Distanze....a caccia
la 157 art. 21 prevede alcuni divieti di caccia dai quali si traggono le distanze :
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
non credo che esistano deroghe in merito però..........
mi raccomando portatevi un metro :bravo
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Re: Distanze....a caccia
se ti porti il metro smetti di andare a caccia