Legge sulla raccolta dei funghi in Basilicata: Parte 1^
LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 14-12-1998 REGIONE BASILICATA
DISCIPLINA SULLA RACCOLTA, L’INCREMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI
Capo I Finalità
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge n. 352/93 e successivo D.P.R. 376/95 e in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 97/94 e dalla Legge n. 394/91 per le aree protette, al fine di garantire:
2. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;
b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.
ARTICOLO 2
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono delegate ai Comuni. L’esercizio delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito alle Comunità Montane, alle Province ed agli Enti Parco, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.
2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell’ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta Regionale.
3. Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e
micologica. 4. Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.
Capo II Autorizzazioni e Limitazioni alla Raccolta
ARTICOLO 3
Autorizzazione alla raccolta
1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell’apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.
2. Il permesso di raccolta è subordinato al rilascio, da parte degli Enti delegati e della Regione di un apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Giunta Regionale entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
3. Il tesserino è personale, rinnovabile, ed è valido sul territorio di pertinenza degli Enti che lo rilasciano. Il tesserino, accompagnato da un valido documento d’identità, va esibito su richiesta del personale di vigilanza.
4. L’età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.
5. Il tesserino può essere rilasciato per periodi variabili: mensili, semestrali ed annuali.
6. La Giunta Regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio Regionale: il numero, i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.
7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo punto.
8. Gli Enti delegati possono rilasciare tesserini speciali nelle aree montane a raccoglitori singoli o associati, che abbiano una apposita dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza rilasciata ai sensi della Legge n. 352/93, che riconosca ai soggetti di cui sopra la qualità di raccoglitori a scopo di lavoro e la significativa integrazione del proprio reddito.
9. Gli Enti delegati possono rilasciare permessi alla raccolta a cittadini di altre regioni per la durata di 30 giorni, rinnovabili, per una sola volta entro l’anno, per altri 30 giorni.
ARTICOLO 4
Modalità di raccolta
1. La raccolta è consentita su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto.
2. L’attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con cartelli apposti dagli Enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
3. Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 3 Kg. di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di Kg. 15. E’ consentita la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3.
4. Per le specie Amanita cesarea (ovulo buono) e Calocybe gambosa (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.
5. E’ vietata la raccolta dell’ovulo buono (Amanita cesarea) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (Calocybe gambosa) e di gallinaccio (Cantharellus cibarius) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.
6. La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all’ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. E’ fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.
7. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. E’ severamente vietato l’uso di buste di plastica o di carta.
8. Sono vietate la raccolta e il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili ed è altresì vietata la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.
ARTICOLO 5
Informazione, divulgazione e formazione
1. La Giunta Regionale, al fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi boschivi, promuove iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della flora fungina.
2. A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.
3. Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto tra di loro e con i proventi derivanti dall’applicazione del successivo art. 14, all’allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei spontanei o al finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla Regione.
4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.
ARTICOLO 6
Divieti alla raccolta
1. La raccolta è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;
c) nelle aree interdette dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;
d) in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta Regionale su proposta degli Enti o di Organismi interessati;
e) sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono le condizioni del successivo art. 8, e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell’ecosistema.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.
3. La Giunta Regionale, su proposta degli Enti o di Organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante. 4. E’ vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.
ARTICOLO 7
Raccolta a scopi scientifici
1. La Giunta Regionale può rilasciare, previa valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.
2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.