posso lasciare a casa di un amico cacciatore quindi in possesso di porto d armi da caccia il mio fucile senza comunicarlo elle autorità competenti ? e il mio amico può andare a caccia con il mio fucile?
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posso lasciare a casa di un amico cacciatore quindi in possesso di porto d armi da caccia il mio fucile senza comunicarlo elle autorità competenti ? e il mio amico può andare a caccia con il mio fucile?
la risposta è si a patto che il prestito non duri per un periodo lungo e che voi sottoscriviate un accordo dove ci sono tutti i vostri dati,la matr del fucile giorno di prestito e giorno prefissato per la restituzione....firma e una copia a testa
comunque mi sembra che il prestito non debba superare le 24 ore altrimenti devi informare le autorità
ciao
nn c'è scritto da nessuna parte come nn c'è scritto da nessuna parte che io dopo l'acquisto ho solo 24 ore per denunciarlo.....ogni questura interpreta a modo suo,per esempio alla mia questura consigliano di farlo entro 48 ore(cosi' come il prestito è consigliato per max 48 ore)certo per un prestito di un mese è consigliato fare la cessione temporanea denunciandola in questura
Vendita o cessione di armi
Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all’acquisto o di porto d’armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l’acquirente dichiara di ricevere l’arma. Chi cede deve denunziare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documento di legittimazione dell’acquirente.
La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l’arma in comodato dovrebbe denunziarla sempre che la detenga oltre due o tre giorni.
Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di un porto d’armi).
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle; altrimenti l’acquirente deve venirsi a prendere l’arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri. Il divieto non vale per le parti di arma.