Discussione: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno?

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  1. #1 Angry Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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    Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno?
    Decreto Legge 9 febbraio 2012 – Validità delle licenze

    Tratto dal sito del Giudice Edoardo Mori
    https://w*w.earmi.it/diritto/leggi/DL%209-2-2012.html

    Il Decreto legge 9/2/2012 modifica alcune norme del TULPS e, per quanto concerne la nostra materia contiene, allo art. 13, le seguenti disposizioni:

    1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”;
    Il testo originario dell’articolo diceva:
    Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
    Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

    Diventa ora:
    Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
    Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

    In termini pratici ciò vuol dire che in futuro tutte le licenze di PS avranno la validità minima di tre anni, salvo che la legge disponga diversamente, sia fissando una durata maggiore, sia fissandone una minore. Vengono prorogate a tre anni tutte quelle licenze in materia di armi, esplodenti, munizioni, artifici che ora sono annuali; rimangono a due anni di validità quelel per cui era già stabilito tale termine.

    b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha validità annuale”;

    Il testo originario dell’articolo diceva:
    Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
    Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. (abrogati dalla legge 110)
    Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

    Il problema è che il comma terzo non esiste! Infatti i primi due commi sono stato abrogati dalla legge 110/1975 e l’art. 42 è ufficialmente formato da un solo comma.
    Stendiamo un telone pietoso e ammettiamo che qualcuno ignorasse questo piccolo particolare. Il nuovo testo dell’art. 42 diventa quindi:
    Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale.

    In pratica ciò vuol dire che ogni porto d’arma (caccia, tiro a volo, difesa personale, guardie giurate) dovrà essere rinnovato ogni anno. Esattamente il contrario della semplificazione che voleva il ministero! Invece di aumentare la validità, si accorcia. Cacciatori e tiratori dovranno rifare la licenza ogni anno, invece che ogni sei anni!

    Se si ipotizza che chi ha scritto la modifica fosse ignorante nella lingua italiana e che ignorasse che la licenza per le guardie giurate ha validità di due anni, allora si potrebbe anche pensare che chi ha scritto la norma voleva riferirsi alla sola licenza per armi corte; in tal caso viene comunque ridotta la durata della licenza per guardie giurate!

    c) all’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”;
    Le licenze per la vendita di esplosivi hanno durata di due anni a partire dalla data del rilascio.

    Il Decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Speriamo che qualcuno informi il Ministro delle scioccchezze che le hanno fatto scrivere.



    Tratto da sito del Giudice Edoardo Mori

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  3. #2 Re: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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    Se passa la legge siamo messi male... ogni anno il rinnovo totale?!? Questo è un ulteriore passo verso la chiusura totale dells caccia...

  4. #3 Re: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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    Letto ieri, e fatto leggere a giuseppe, mi auguro che in questi giorni qualcuno li informi che l'obiettivo era snellire il carico di lavoro dell'amministrazione pubblica e velocizzarla...e rinnovando ogni anno si ottiene l'opposto...e penso che a far fronte di questa spesa, saranno molti a rinunciare...
    Le favole non insegnano ai bambini che i draghi esistono (i bambini lo sanno benissimo),
    ma insegnano loro che i draghi si possono sconfiggere

  5. #4 Re: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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    da quanto ho letto non è vero verrà ridotto a 3 anni leggete qui w*w.armietiro.it/porti-darma-niente-paura-armi-4187
    il setter l'unico essere vivente che riesce a distogliere il mio sguardo da una donna
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    largo ai giovani!
    Marco

  6. #5 Angry Re: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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    purtroppo, se resta così come è stato firmato, temo che si dovrà rinnovare l'intero porto d'armi ogni anno, come è stato anche confermato dal giudice Edoardo Mori sul suo sito w*w.earmi.it .
    La cosa che ci conforta un pochino è che tutte le associazioni venatorie hanno mandato una lettera al Ministro dell'Interno chiedendo che la cosa venga rivista.


    vi allego la copia della lettera inviata al Ministro dell'Interno

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  7. #6 Re: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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    Se non si imparano scrivere frasi più semplici e chiare si continuerà ad interpretare ognuno a modo suo e non ci si capirà mai nulla.

  8. #7 Re: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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  9. #8  
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    L'art. 13 del decreto 9 febbraio 2012, porta a tre anni la validità delle licenze di ps, ma nello stesso tempo aggiunge all’articolo 42 del Tulps che “la licenza ha validità annuale”. Ma cosa dice, in effetti, l’articolo 42 del Tulps modificato? Semplicemente che “Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale”. Dalla semplice lettura del testo è evidente che se il ministro Monti avesse voluto portare tutte le licenze di porto d’armi a un anno di validità, quantomeno l’ultima frase sarebbe dovuta essere espressa al plurale. Infatti, la licenza non è una, ma sono due, la prima rilasciata dal questore, la seconda dal prefetto, e l’ultimo periodo si riferisce solo ed esclusivamente a quest’ultima. Inoltre, la durata delle licenze di porto di fucile per caccia e Tiro a volo non è determinata dal Tulps, ma da altre leggi, cioè la 323/69 (per il Tiro a volo) e la 157/92 (per la caccia), i cui specifici articoli di legge non sono stati né modificati, né abrogati dal decreto e rimangono, pertanto, perfettamente in vigore.

  10. #9 Re: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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    Confido che tale legge non passi altrimenti è la fine della caccia,o perlomeno è una buona spallata a farla arrivare alla deriva.

  11. #10 Re: Liberalizzazioni: validita’ porto d’armi ridotto ad un anno? 
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    naturalmente i soldi per recuperare il debbito publico da dove li prendono ?ma dai cacciatori,poi mi parlono di democrazia...........

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