LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 n. 27
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/08/2007 n. 14 Parte prima
LEGGE N.27 del 2007 - Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
Articolo 10
(Adempimenti a carico dei Consorzi)
1. I Consorzi di cui all'articolo 9 e quelli già esistenti con analoghe finalità inviano alla Regione, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto.
2. I Consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta sul modello di conto economico con relativa nota integrativa.
3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:
a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina, nel rispetto produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche e sociali del territorio anche attraverso azioni di sostegno per lo sviluppo locale, per la filiera del bosco e per l'educazione ambientale;
b) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;
c) l'attività di informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi nonché della tutela della flora fungina.
4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dagli enti gestori, con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e deve prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.
5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato all'Assessorato regionale all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza espressione di osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.
Articolo 11
(Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino)
1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta
nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.
Articolo 12
(Funzioni di vigilanza)
1. Vigilano sull’osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell’ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).
2. Le Associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.
3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 138 del Testo Unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di Provincia. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l’autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei funghi.
5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.
Articolo 13
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) per l’inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 da euro 50,00 a euro 150,00;
b) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all’articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
d) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;
e) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;
f) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;
g) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;
h) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;
i) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;
l) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.
2. Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 8. Il prodotto confiscato è attribuito all’ente gestore che ne stabilisce la destinazione.
3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Competenti per l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai Consorzi di cui all’articolo 9 che insistono nel territorio comunale, per le finalità di cui all’articolo 10.
Articolo 14
(Abrogazione)
1. E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1985 n. 30 (disciplina della raccolta dei funghi spontanei).
2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Data a Genova, addì 13 agosto 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa