LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICLIA
Seconda parte
Art. 11
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;
b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;
d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;
l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.
Art. 13.
Ripartizione delle entrate
1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.
Art. 14.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
CUFFARO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
LEONTINI
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 settembre 1993, n. 215.
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 908
"Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Maurici il 4 agosto 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 6 agosto 2004.
D.D.L. n. 812
"Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Oddo, Panarello, Crisafulli, Giannopolo, Villari il 10 marzo 2004.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 16 marzo 2004.
D.D.L. n. 6
"Norme per la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Fleres, Catania Giuseppe, Scoma il 26 luglio 2001.
Trasmesso alla Commissione "Attività produttive" (III) il 10 settembre 2001.
Esaminati ed abbinati dalla Commissione nella seduta n. 137 del 27 settembre.
Esaminati dalla Commissione nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 140 del 18 ottobre 2005.
Relatore: Oddo.