Carabine in .22lr da euro 200 a 400 per il tiro informale, oltre i 400 per il tiro ad alti livelli.
Modello consigliato Cz 452 Lux costo circa 400euro ma ne vale la pena perchè è a dir poco stupenda.
Di pistole ce ne sono parecchie di tutti i prezzi e utilizzi. Dal revolver alla semiauto...........c'è l'imbarazzo della scelta.
A te sembra chiara di primo acchito ma per tanti no. Leggi bene l'art. della 157 e poi fammi sapere.
Questo il testo dell'art 13:
Art. 13.
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
Fammi capire. Cosa non sarebbe chiaro?
Mi pare che in questo modo il legislatore abbia sgomberato il campo da ogni dubbio anche nel caso dovessero nascere dei nuovi calibri e di conseguenza non sarebbero elencati nella lista.
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Si può dire che la caccia è sempre una questione d'amore.
Il cacciatore è innamorato della selvaggina; i veri cacciatori sono realmente amici degli animali. Mentre è a caccia, il cacciatore oltrepassa il suo ruolo; è infatuato dall'animale che ha avvicinato e che vuole catturare - null'altro esiste per lui, al mondo.
La legge è molto chiara ed infondo non c'è necessità venatoria che dia un grande vantaggio nell'utilizzo del calibo 22 rispetto ad altri calibri utilizzabili. L'unico sarebbe il prezzo ma state pur tranquilli che se il 22 fosse un calibro venatorio le munizioni costerebbero molto di più.....il mercato è pur sempre il mercato e costano meno solo per dare la possibilità di avvicinarsi al mondo del tiro sportivo con tutti i tornaconti economici del caso. se il 22 costasse molto calerebbero iscrizioni al TSN e le vendite di armi ed accessori adatti al tiro che nella maggior parte dei casi sono distribuiti dagli stessi importatori.
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Maaa!!! Chiudi tutto e non aprire a nessuno..... è tornato Slim!!!
Questo il testo dell'art 13:
Art. 13.
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
Fammi capire. Cosa non sarebbe chiaro?
Mi pare che in questo modo il legislatore abbia sgomberato il campo da ogni dubbio anche nel caso dovessero nascere dei nuovi calibri e di conseguenza non sarebbero elencati nella lista.
Perchè da mooltissimi anni c'è una confusione generalizzata tra funzionari addetti ai lavori nel considerare le armi da caccia o non.
Nel senso che molti funzionari considerano le carabine in calibro da pistola da caccia mentre altri no perchè secondo alcuni il calibro per essere idoneo deve avere entrambe le caratteristiche mentre per alcuni è sufficiente che abbia diametro >5.6 e bossolo <40mm.
Ora, esiste anche una circolare che dice espressamente, per sommi capi, che le carabine in calibro da pistola purchè abbiano le caratteristice suddette devono essere considerate ad uso venatorio.
Invece molti funzionari rifiutano di adottare questa logica e la gente si ritrova con armi comuni in sovrannumero solo perchè hanno cambiato città o perchè hanno cambiato il funzionario.
La legge se fosse stata più chiara ed esaustiva non faceva nascere queste discordie.
Addirittura alcuni si trovano sovente in guai seri quando durante un controllo a caccia le guardie contestano l'utilizzo di armi non destinate all'uso venatorio. E son dolori. Perchè è caccia con mezzi non consentiti e anche in sede penale la cosa non è così semplice da districare.
Il mio consiglio è di informarsi su che aria tira nel proprio commissariato o stazione dei CC e guardie Venatorie provinciali prima di prendere e usare carabine in cal. da pistola a caccia.
Perchè da mooltissimi anni c'è una confusione generalizzata tra funzionari addetti ai lavori nel considerare le armi da caccia o non.
Nel senso che molti funzionari considerano le carabine in calibro da pistola da caccia mentre altri no perchè secondo alcuni il calibro per essere idoneo deve avere entrambe le caratteristiche mentre per alcuni è sufficiente che abbia diametro >5.6 e bossolo <40mm.
Ora, esiste anche una circolare che dice espressamente, per sommi capi, che le carabine in calibro da pistola purchè abbiano le caratteristice suddette devono essere considerate ad uso venatorio.
Invece molti funzionari rifiutano di adottare questa logica e la gente si ritrova con armi comuni in sovrannumero solo perchè hanno cambiato città o perchè hanno cambiato il funzionario.
La legge se fosse stata più chiara ed esaustiva non faceva nascere queste discordie.
Addirittura alcuni si trovano sovente in guai seri quando durante un controllo a caccia le guardie contestano l'utilizzo di armi non destinate all'uso venatorio. E son dolori. Perchè è caccia con mezzi non consentiti e anche in sede penale la cosa non è così semplice da districare.
Il mio consiglio è di informarsi su che aria tira nel proprio commissariato o stazione dei CC e guardie Venatorie provinciali prima di prendere e usare carabine in cal. da pistola a caccia.
Saluti
Scusami Ceru, ma non ho ben capito la questione! Potresti essere più chiaro per cortesia?
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Si può dire che la caccia è sempre una questione d'amore.
Il cacciatore è innamorato della selvaggina; i veri cacciatori sono realmente amici degli animali. Mentre è a caccia, il cacciatore oltrepassa il suo ruolo; è infatuato dall'animale che ha avvicinato e che vuole catturare - null'altro esiste per lui, al mondo.
Questo il testo dell'art 13:
Art. 13.
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
Fammi capire. Cosa non sarebbe chiaro?
Mi pare che in questo modo il legislatore abbia sgomberato il campo da ogni dubbio anche nel caso dovessero nascere dei nuovi calibri e di conseguenza non sarebbero elencati nella lista.
non dico che non sia chiaro il tipo di calibro ammesso ma non è chiaro perchè non possa usare un calibro più economico
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Pensa al tuo sogno più bello a ciò che ti rende felice,
alla magia di aprire gli occhi ogni mattina e sentirsi vivi e fortunati,
non fermarti, non accontentarti, tutto è possibile
devi solo provarci sempre
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco.
quindi mentre nel comma 1 è specificato che l'altezza del bossolo a vuoto non deve essere inferiore a mm 40 , nel comma due dice solo che il calibro non deve essere inferiore a mm 5.6 e qui sorge il dubbio. ovvero essendo il cal 22 uguale a mm5.6 e non essendo specificato il divieto per l'altezza del bossolo, con un drilling con 2 canne liscie cal. 12 ed una rigata cal. 22 si può cacciare o almeno è quanto si deduce. a tal proposito vorrei se possibile avere il parere di un avvocato, stefano, cosa ne pensi?
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Pensa al tuo sogno più bello a ciò che ti rende felice,
alla magia di aprire gli occhi ogni mattina e sentirsi vivi e fortunati,
non fermarti, non accontentarti, tutto è possibile
devi solo provarci sempre
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè l'uso dell'arco e del falco.
quindi mentre nel comma 1 è specificato che l'altezza del bossolo a vuoto non deve essere inferiore a mm 40 , nel comma due dice solo che il calibro non deve essere inferiore a mm 5.6 e qui sorge il dubbio. ovvero essendo il cal 22 uguale a mm5.6 e non essendo specificato il divieto per l'altezza del bossolo, con un drilling con 2 canne liscie cal. 12 ed una rigata cal. 22 si può cacciare o almeno è quanto si deduce. a tal proposito vorrei se possibile avere il parere di un avvocato, stefano, cosa ne pensi?
i due comma si uniscono e quindi se il tuo drilling è un calibro 22 che però può sparare colpi con bossoli non inferiori a 40 mm si può portare altrimenti no